Sentenza del 05/09/2025 n. 24574 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lazio n. 2787/2018, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di accertamento catastale. L’avviso aveva rettificato il classamento DOCFA di unità immobiliari nel Comune di Guidonia Montecelio, portandole dalla categoria D10 (fabbricati rurali) alla D8 e aumentando la rendita proposta da € 5.522 a € 21.162. Con il primo motivo, A.A. ha denunciato violazione delle norme sul classamento rurale e sull’onere della prova, sostenendo che gli immobili erano strumentali alla propria attività agricola. Con il secondo ha contestato che la richiesta, formulata in appello, di un diverso classamento in categoria A/7-A/8 fosse stata considerata domanda nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: i giudici di merito avevano accertato che gli immobili erano concessi in comodato a una società riconducibile al figlio del contribuente e utilizzati per organizzare cerimonie ed eventi, senza un rapporto di strumentalità o connessione con l’attività agricola; la contestazione dell’apprezzamento delle prove non dimostrava un’errata distribuzione dell’onere probatorio ed era diretta a rimettere in discussione fatti accertati nel merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di classamento A/7-A/8 era stata respinta anche per carenza di supporto probatorio, autonoma ragione non specificamente impugnata; inoltre, la censura investiva valutazioni fattuali riservate ai giudici di merito. Restano quindi confermati l’avviso e il classamento D8. A.A. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5.500 oltre spese prenotate a debito, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere.
La norma è violata quando il giudice assegna l’onere probatorio alla parte sbagliata. Una valutazione contestata delle prove, invece, non integra di per sé violazione dell’art. 2697 c.c.; nel caso concreto l’Ufficio era stato ritenuto aver provato la destinazione non agricola degli immobili.
Il contribuente invocava la norma per contestare la qualificazione come nuova della richiesta di classamento A/7-A/8 formulata in appello. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché non era stata impugnata l’autonoma ragione della decisione relativa all’insufficienza della prova a sostegno di quella richiesta.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere il classamento rurale D10 non è sufficiente che il proprietario sia imprenditore agricolo o che svolga attività agricole: occorre che il fabbricato sia effettivamente strumentale all’attività agricola secondo i fatti accertati.
- L’uso dell’immobile per attività commerciali autonome, come l’organizzazione di cerimonie ed eventi da parte di una società, e l’assenza di connessione con l’attività agricola possono escludere il requisito di ruralità rilevante per il classamento D10.
- In Cassazione, contestare la valutazione delle prove non equivale a denunciare la violazione dell’onere probatorio: quest’ultima ricorre se l’onere è stato attribuito alla parte sbagliata, non semplicemente se si ritiene errato l’esito dell’apprezzamento istruttorio.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più ragioni autonome, il ricorso deve contestarle tutte: se una ratio decidendi non viene impugnata, la censura relativa alle altre può risultare inammissibile.
- Una domanda di diverso classamento proposta per la prima volta in appello può essere dichiarata nuova; inoltre, la richiesta deve essere sostenuta da idonea documentazione e non può essere riesaminata in Cassazione come semplice contestazione degli accertamenti di fatto.
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