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Sentenza

Sentenza del 12/09/2025 n. 1044 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza n. 535/2024 del 2 luglio 2024, che aveva respinto il ricorso contro l’accertamento TOSAP per il 2019, relativo a un passo carrabile in Via Predda Niedda. L’importo richiesto era di 110,65 euro, oltre sanzioni e interessi. Ha contestato l’attribuzione al contribuente dell’onere di provare la natura privata e non gravata da uso pubblico della strada, sostenendo che l’area appartiene al Consorzio Predda Niedda e che non risultano né atti di trasferimento al Comune né una servitù di pubblico passaggio. Ha inoltre eccepito che l’eventuale servitù non poteva essere costituita o accertata incidentalmente dal giudice tributario, né desunta dalla sola accessibilità della strada alla collettività.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, con decisione dell’8 settembre 2025, ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata, anche perché non specificamente contestata, la proprietà privata consortile dell’area e ha rilevato l’assenza di atti di esproprio, trasferimento o costituzione di servitù. Ha escluso che la dicatio ad patriam trasferisca la proprietà al Comune: essa può, ricorrendone i presupposti, assoggettare il bene privato a uso pubblico, ma non lo trasforma in bene demaniale o del patrimonio indisponibile, presupposto dell’imposizione contestata. Ha inoltre affermato che il giudice tributario non può pronunciare incidentalmente una decisione costitutiva di servitù, riservata al giudice ordinario. L’avviso di accertamento TOSAP 2019 è stato annullato. A. S.p.A. è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in 300 euro per ciascun grado, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993

    Sotto questo aspetto, dunque, difetta quindi il presupposto di imposta contemplato dall'art. 38 comma 1 D. Lgs. n. 507 del 1993, ossia la realizzazione dell'occupazione su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni o delle Province.

    La tassa prevista dal comma 1 presuppone un’occupazione realizzata su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti indicati. La proprietà privata dell’area, non trasferita al Comune, esclude in questo caso tale presupposto.

  • Art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D.Lgs. n. 546 del 1992; vanno pertanto liquidate, in riferimento al doppio grado di giudizio, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. n. 147 del 2022) nella misura indicata nel dispositivo.

    Le spese sono poste a carico della parte soccombente; nel caso concreto A. S.p.A. deve rimborsare quelle sostenute dalla contribuente in entrambi i gradi.

Massime di principio

  • La proprietà privata di un’area non basta, da sola, a escludere la TOSAP: occorre verificare quale presupposto normativo sia invocato. Per l’occupazione disciplinata dall’art. 38, comma 1, la decisione richiede che il bene appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente.
  • La dicatio ad patriam può assoggettare un bene privato a uso pubblico, ma non trasferisce la proprietà al Comune e non rende, per ciò solo, il bene demaniale o parte del patrimonio indisponibile.
  • La mera accessibilità di una strada privata al pubblico non dimostra automaticamente una dicatio ad patriam: occorre un comportamento del proprietario che metta volontariamente e con continuità il bene a disposizione della collettività, non una situazione di mera tolleranza.
  • Il giudice tributario può risolvere incidentalmente questioni necessarie alla controversia tributaria, ma non può pronunciare una decisione costitutiva di servitù riservata al giudice ordinario.
  • Quando la proprietà privata dell’area risulta non specificamente contestata e non emergono atti di trasferimento o provvedimenti idonei a costituire una servitù, tali circostanze possono condurre a escludere il presupposto impositivo applicato nel caso.

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