Cassazione Civile, Ordinanza n. 09812/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La società correntista aveva convenuto in giudizio l’istituto di credito per ottenere la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate su due conti correnti, deducendo l’applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, valute fittizie e commissioni di massimo scoperto in assenza di valida pattuizione scritta delle condizioni economiche e in violazione della disciplina antiusura e degli obblighi di trasparenza. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la banca aveva proposto appello. La Corte d’appello aveva invece ridotto notevolmente l’importo dovuto dalla banca, ritenendo che, per i rapporti cessati prima dell’entrata in vigore dell’art. 2-bis del d.l. 185/2008, la commissione di massimo scoperto non dovesse essere computata nel TEG ai fini della verifica dell’usura, dovendosi applicare le istruzioni della Banca d’Italia che la escludevano dal calcolo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull’usura bancaria e dell’art. 1815 c.c., sostenendo che la CMS dovesse essere considerata nel calcolo del tasso effettivo globale anche per il periodo anteriore al 2010, perché norma interpretativa e non innovativa l’art. 2-bis cit.; con il secondo ha dedotto vizi di motivazione e nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo nella ricostruzione del saldo; con il terzo ha censurato la regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in materia di verifica dell’usura nei rapporti bancari anteriori al 1 gennaio 2010. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il criterio secondo cui, per i rapporti anteriori alla riforma del 2008/2009, la commissione di massimo scoperto deve essere considerata separatamente nel confronto con la relativa soglia e va operata la compensazione tra eventuali eccedenze di CMS e margine residuo degli interessi. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento degli altri due motivi, relativi alla ricostruzione del saldo e alle spese processuali.
Norme richiamate
richiamato quale fondamento della domanda di ripetizione dell’indebito delle somme asseritamente non dovute
evocato in relazione al divieto di anatocismo sui conti correnti
richiamato dalla ricorrente per sostenere che, ai fini dell’usura, debbano computarsi commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all’erogazione del credito
art. 2-bis, comma 2, d.l. 185/2008
la Corte d’appello lo aveva ritenuto innovativo e quindi non applicabile ai rapporti esauriti prima del 1 gennaio 2010; la Cassazione richiama invece il principio delle Sezioni Unite sulla disciplina di verifica dell’usura nei rapporti anteriori alla sua entrata in vigore
legge di conversione del d.l. 185/2008, richiamata per delimitare l’ambito temporale della disciplina sulla CMS
normativa base per la determinazione del tasso soglia usurario e del TEGM; la Corte richiama il sistema di rilevazione trimestrale dei tassi medi
richiamato per affermare che la verifica del superamento della soglia va compiuta trimestre per trimestre
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle conseguenze dell’usura nei rapporti di mutuo/credito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per il vizio di violazione di legge denunciato nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
evocato nel secondo motivo per nullità della sentenza e contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
evocato nel secondo motivo per vizio motivazionale
artt. 132, n. 4, e 156, comma 2, c.p.c.
richiamati nel secondo motivo in relazione alla pretesa nullità della sentenza per motivazione insanabilmente contraddittoria
richiamato nel terzo motivo in punto di regolazione delle spese di lite
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell’usura nei rapporti bancari, per i periodi anteriori al 1 gennaio 2010 non è corretto escludere in via automatica la commissione di massimo scoperto dal confronto con il tasso soglia; essa va considerata secondo il criterio elaborato dalle Sezioni Unite, con separata comparazione rispetto alla relativa soglia.
- La verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere effettuata trimestre per trimestre, perché i decreti ministeriali e la disciplina di legge fondano la rilevazione dei tassi medi su base periodica.
- Quando una censura di legittimità investe un punto decisivo e viene accolta, gli ulteriori motivi che presuppongono il riesame della medesima questione o delle conseguenze accessorie della decisione restano assorbiti.
- In tema di rapporti bancari, la corretta applicazione della disciplina antiusura richiede di confrontare il tasso effettivo globale praticato con i parametri legali rilevanti, senza affidarsi in modo esclusivo a istruzioni amministrative contrastanti con il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità.
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