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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15719/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate su un’istanza di rimborso proposta da una società per ottenere la restituzione degli oneri sostenuti per una polizza fideiussoria prestata ai fini dell’erogazione del rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 2008. Il giudice tributario di primo grado respingeva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava, ritenendo l’istanza tardiva perché soggetta al termine biennale di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, nonché infondata alla luce dell’art. 7 della legge n. 167/2017. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 21, comma 2, e 19, comma 1, lett. g), d.lgs. 546/1992, sostenendo che gli oneri fideiussori non sono "accessori non dovuti" e che l’azione di rimborso soggiace al termine ordinario decennale di prescrizione, non alla decadenza biennale; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.; 3) violazione degli artt. 8 l. 212/2000 e 38-bis d.P.R. 633/1972, per avere escluso il rimborso dei costi della garanzia nonostante essi non debbano gravare definitivamente sul contribuente e il sistema di rimborso IVA non possa imporre un danno finanziario, anche solo potenziale, al soggetto passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di appello, pur sintetica, non fosse meramente apparente né nulla, perché rendeva percepibile l’iter logico seguito dal giudice tributario. Ha invece accolto il primo e il terzo motivo: ha ribadito che l’azione di rimborso degli oneri fideiussori relativi alla polizza prestata ex art. 38-bis d.P.R. 633/1972 non è soggetta al termine di decadenza biennale dell’art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, perché tali costi hanno natura autonoma e non accessoria rispetto al tributo; ha inoltre confermato che l’art. 8, comma 4, l. 212/2000 impone il rimborso del costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere il rimborso dei tributi, in coerenza con il diritto unionale che vieta di far gravare sul soggetto passivo un rischio finanziario connesso al sistema di rimborso IVA. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    non si applica all’azione di rimborso degli oneri fideiussori, perché il rinvio dell’art. 21 concerne le restituzioni di tributi e sanzioni di cui all’art. 19, non costi autonomi della garanzia

  • art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992

    gli oneri fideiussori non rientrano tra gli accessori non dovuti ai quali si riferisce la disciplina del rimborso soggetta a decadenza biennale

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere percepibile il ragionamento decisorio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità da omessa motivazione; nel caso concreto non ritenuta violata

  • art. 111 Cost.

    evocato quale parametro costituzionale del requisito motivazionale della sentenza

  • art. 8, comma 4, l. n. 212/2000

    obbliga l’Amministrazione finanziaria a rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso dei tributi

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    la garanzia fideiussoria prestata per ottenere il rimborso IVA non è accessoria al rapporto d’imposta, ma autonoma e rimborabile nei costi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata per il motivo di nullità della sentenza

  • art. 7 della legge n. 167/2017

    richiamato dalla sentenza di merito, ma non accolto come base per negare il rimborso dei costi fideiussori

  • art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972

    la disciplina del rimborso IVA presuppone che eventuali garanzie richieste non producano un costo definitivo a carico del contribuente

Massime di principio

  • La richiesta di rimborso dei costi sostenuti per una garanzia fideiussoria prestata ai fini di un rimborso tributario ha natura autonoma rispetto al rapporto d’imposta e non è soggetta al termine biennale di decadenza previsto per i rimborsi tributari e sanzionatori.
  • L’art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente impone il ristoro dei costi delle garanzie fideiussorie richieste per ottenere rimborsi, sospensioni o rateazioni, quando la garanzia sia stata necessaria in concreto per perseguire quello scopo.
  • Nel sistema di rimborso IVA il contribuente non deve sopportare un rischio o un costo finanziario definitivo derivante dalla prestazione della garanzia, poiché ciò contrasterebbe con la logica del rimborso e con i principi del diritto unionale.
  • La nullità per omessa motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia solo apparente o presenti un contrasto irriducibile o un’assoluta incomprensibilità; non basta una motivazione sintetica o non condivisibile.
  • In sede di legittimità, la qualificazione giuridica della pretesa di rimborso dipende dalla natura autonoma o accessoria del rapporto dedotto, e non dalla sola collocazione formale della domanda nell’ambito del contenzioso tributario.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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