Cassazione Civile, Ordinanza n. 25144/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione aveva notificato alla società concessionaria due avvisi di liquidazione per il recupero del maggior PREU conseguente al rinvenimento, presso un esercizio commerciale, di un apparecchio da intrattenimento non collegato telematicamente alla rete dell'Amministrazione. La società aveva impugnato gli atti e la CTP aveva accolto i ricorsi; in appello, la CTR aveva invece ritenuto la concessionaria solidalmente responsabile con l'esercente e aveva escluso l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta che limita la responsabilità del concessionario nei casi di dati di gioco difformi. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che una precedente sentenza tributaria tra soggetti analoghi avrebbe già escluso la sua estraneità all'illecito; (2) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, per asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità; (3) violazione dell'art. 3 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 39-quater d.l. 269/2003, per mancata applicazione del favor rei alla novella del 2009, ritenuta più favorevole perché avrebbe individuato nel solo gestore il responsabile; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente e, quanto alle sanzioni, violazione delle norme processuali e di motivazione, lamentando anche un errato calcolo basato su elementi soggettivi non comunicabili al coobbligato solidale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'operatività del giudicato esterno perché le precedenti pronunce invocate riguardavano questioni interpretative della norma e comunque non il medesimo rapporto giuridico, che nella specie era riferito a un accertamento unitario e specifico su un determinato apparecchio e su una distinta situazione fattuale. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo sulla specificità dell'appello, osservando che la ricorrente non aveva trascritto l'atto di appello e che, in ogni caso, dall'atto emergevano due chiari motivi di censura. Ha respinto il terzo motivo, affermando che il maggior PREU ha natura unitaria rispetto al PREU, che la responsabilità del concessionario per imposta, accessori e sanzioni sussisteva già nel regime applicabile ratione temporis e che la novella del 2009 non è retroattiva né più favorevole ai fini dell'art. 3 d.lgs. 472/1997, perché la solidarietà del concessionario non ha funzione sanzionatoria ma di garanzia del gettito. Ha infine escluso la motivazione apparente della sentenza impugnata, reputando chiaro l'iter argomentativo della CTR; ha inoltre dichiarato inammissibili o comunque prive di interesse le censure sulle sanzioni per difetto di specificità e perché la posizione del concessionario lo rende obbligato in solido anche rispetto alle sanzioni del terzo. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato esterno non opera quando la precedente decisione concerne soltanto la medesima questione giuridica o l'interpretazione della norma, ma non il medesimo rapporto giuridico concreto tra le stesse parti o soggetti rilevanti.
Nel processo tributario l'appello deve contenere censure specifiche, ma la specificità può risultare dall'atto nel suo complesso; in cassazione, chi deduce l'inammissibilità dell'appello per genericità deve trascrivere o sintetizzare i passaggi rilevanti dell'atto di gravame.
Il favor rei non si applica quando la disciplina sopravvenuta non elimina la responsabilità del soggetto, ma si limita a rimodularne la posizione senza rendere non più sanzionato il fatto nella sua sostanza.
Nella versione applicabile ratione temporis, la norma individua il concessionario di rete come soggetto passivo e responsabile, in via principale o solidale, del maggior PREU e delle correlate sanzioni quando i dati di gioco trasmessi siano difformi da quelli effettivi.
art. 15, comma 8-quaterdecies, d.l. 78/2009
La modifica non ha efficacia retroattiva e non esclude la responsabilità già maturata del concessionario per fatti pregressi; incide sulla disciplina dei responsabili, ma non trasforma la solidarietà in una norma sanzionatoria con effetti retroattivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta per censurare l'erronea applicazione della disciplina sostanziale o processuale al caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è ravvisabile solo se la motivazione sia mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autonomo, specifico e autosufficiente, consentendo alla Corte di comprendere oggetto della controversia e contenuto delle censure senza ricercare autonomamente gli atti di causa.
art. 39-quater, comma 2, d.l. 269/2003
La solidarietà prevista per concessionario ed altri soggetti non ha natura di concorso nell'illecito in senso sanzionatorio, ma funzione di garanzia dell'integrità dei flussi tributari e del pagamento delle sanzioni.
art. 39-quinquies d.l. 269/2003
La norma sanzionatoria in senso proprio è quella che tipizza e quantifica le sanzioni; la disposizione sulla solidarietà non ha invece funzione sanzionatoria autonoma.
Massime di principio
- Il giudicato esterno non è opponibile quando le precedenti sentenze abbiano deciso solo una questione interpretativa astratta o rapporti non identici, mentre è necessario il medesimo rapporto giuridico concreto, con coincidenza dei fatti costitutivi rilevanti.
- Nel ricorso per cassazione che deduca l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve trascrivere o quantomeno riassumere in modo essenziale il contenuto dell'atto di appello; il rinvio al fascicolo non basta.
- Nel processo tributario l'appello è specifico se, letto nel suo complesso, consente di individuare chiaramente i punti della decisione contestati e le ragioni della critica, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.
- La disciplina sulla responsabilità del concessionario in materia di apparecchi da intrattenimento, quando preordinata a garantire il gettito e non a sanzionare il concorso nell'illecito, non viene travolta da una successiva modifica normativa che ridefinisca i soggetti responsabili, salvo espressa retroattività.
- Il maggior PREU richiesto per l'illecito utilizzo delle apparecchiature da intrattenimento conserva natura unitaria rispetto al PREU ordinario, sicché il concessionario titolare del nulla osta può esserne chiamato a rispondere, insieme agli eventuali altri obbligati, anche per accessori e sanzioni.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; se la sentenza esplicita le ragioni della responsabilità e dell'applicazione della disciplina temporale, il vizio non sussiste.
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