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Sentenza

Sentenza n. 3283/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VII, n. 4816/2024, che aveva annullato integralmente la procedura paraconcorsuale per il rinnovo della concessione demaniale marittima relativa a un impianto di distribuzione di gasolio nel Porto di Baia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatori economici concorrenti)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda due appelli riuniti contro la sentenza con cui il TAR aveva dichiarato irricevibili, per tardività, le censure rivolte contro l’indizione della procedura e aveva poi annullato l’intera procedura, ritenendo che l’offerta dell’aggiudicataria avesse erroneamente presupposto la permanenza dell’impianto esistente e che la lex specialis violasse la par condicio e l’onus clare loquendi. L’aggiudicataria ha dedotto: violazione del principio della domanda, per omessa pronuncia sull’eccezione di tardività e per ultrapetizione; erronea interpretazione della lettera di invito; erroneo accertamento dell’obbligo di rimozione dell’impianto; insussistenza di un oggetto variabile della gara. La concessionaria uscente ha sostenuto che il TAR avrebbe dovuto annullare soltanto l’aggiudicazione, riconoscendole l’interesse alla riedizione o all’aggiudicazione; ha riproposto le censure contro la valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria, deducendo ambiguità dell’offerta, inattendibilità economica, irrealizzabilità dell’impianto fotovoltaico, insufficienza dei costi stimati, inattendibilità delle previsioni di erogato e erronea attribuzione del punteggio per l’esperienza. Ha inoltre contestato l’annullamento integrale della procedura per violazione della par condicio e dell’onus clare loquendi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli. Ha ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio nel secondo appello, poiché il ricorso era infondato e, ai sensi degli artt. 49, comma 2, e 95, comma 5, c.p.a., l’integrazione può essere omessa quando il ricorso sia manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile. Nel merito ha stabilito che la lettera di invito identificava chiaramente l’oggetto della procedura come area demaniale con l’impianto sovrastante, anche sulla base degli allegati grafici; tutti i concorrenti avevano infatti formulato le offerte considerando la permanenza dell’impianto. Il TAR ha quindi erroneamente ritenuto che l’impianto dovesse essere rimosso e ha oltrepassato i limiti della domanda, poiché non era stata proposta una domanda di accertamento della proprietà o dell’obbligo di rimozione. La concessionaria uscente, inoltre, avrebbe dovuto impugnare immediatamente la lettera di invito, immediatamente lesiva nella parte in cui qualificava la concessione come scaduta e presupponeva la permanenza dell’impianto; non era possibile scindere tale atto dichiarando tardiva solo una parte delle censure e riesaminandone un’altra. È stata pertanto confermata l’irricevibilità del ricorso introduttivo e dei primi due motivi aggiunti, mentre i terzi motivi aggiunti sono stati respinti. Il motivo relativo all’incompetenza regionale, non riproposto in appello, è stato ritenuto coperto da giudicato interno. Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria, proposto in via subordinata per contestare la lex specialis nell’ipotesi di rimozione dell’impianto, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le censure sulla valutazione dell’offerta sono state comunque esaminate e respinte: la terminologia relativa a ristrutturazione e manutenzione straordinaria non rendeva l’offerta incoerente, poiché gli interventi erano descritti dettagliatamente; le doglianze sull’insostenibilità economica erano assertive, non adeguatamente documentate e infondate; la censura sul punteggio per l’esperienza non superava la prova di resistenza e, comunque, la lex specialis non imponeva di distinguere fra anno intero e frazione di anno. L’appello dell’aggiudicataria è stato accolto, quello della concessionaria uscente respinto, con parziale riforma della sentenza del TAR. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 1, c.p.a.

    Consente la riunione dei giudizi connessi; il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli aventi a oggetto la medesima sentenza e procedura.

  • artt. 49, comma 2, e 95, comma 5, c.p.a.

    Nel processo amministrativo l’integrazione del contraddittorio può essere omessa quando il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, bilanciando economia processuale e completezza del contraddittorio.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato dalla concessionaria uscente per riproporre in appello le censure non esaminate dal TAR; il Consiglio di Stato ha comunque respinto tali censure.

  • art. 49 cod. nav.

    Richiamato nel quadro della disciplina della concessione e delle opere insistenti sull’area demaniale; non ha condotto all’accoglimento delle doglianze della concessionaria uscente.

  • art. 31 regolamento di esecuzione del codice della navigazione

    Richiamato in relazione al regime delle opere realizzate sul demanio marittimo; il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva, ai fini della gara, la chiara individuazione dell’oggetto nella lettera di invito e negli allegati grafici.

  • art. 242, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Richiamato nella relazione istruttoria regionale in relazione agli eventuali adempimenti ambientali conseguenti alla rimozione dell’impianto; non costituisce il fondamento decisivo della pronuncia.

  • art. 4 l. 118/2022

    Richiamato tra le censure originarie della concessionaria uscente sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime; le relative doglianze sono state ritenute tardive o comunque non idonee a incidere sull’esito.

  • art. 3 l. 118/2022

    Richiamato dalla concessionaria uscente per sostenere la permanenza della concessione; la relativa contestazione della procedura avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente contro la lettera di invito.

  • art. 36 cod. nav.

    Richiamato dalla concessionaria uscente per sostenere che oggetto della gara fosse soltanto l’area demaniale; il Consiglio di Stato ha invece interpretato la lex specialis come riferita all’area con l’impianto sovrastante.

Massime di principio

  • Quando una lettera di invito identifica chiaramente, anche mediante allegati grafici, l’oggetto della concessione come area demaniale con un impianto sovrastante, tutti i concorrenti devono formulare l’offerta considerando la permanenza dell’impianto; non è consentito al giudice ricostruire un diverso oggetto della gara sulla base di un’interpretazione non coerente con il contenuto obiettivo della lex specialis.
  • La clausola o previsione della lex specialis che qualifica come scaduta la precedente concessione e presuppone la permanenza dell’impianto è immediatamente lesiva per il concessionario uscente, il quale deve impugnarla tempestivamente; una volta consolidata, la lettera di invito non può essere contestata tardivamente soltanto in parte, separando artificiosamente i suoi contenuti inscindibili.
  • Il giudice amministrativo incorre in ultrapetizione quando accerta l’obbligo di rimozione o la proprietà di un impianto senza che sia stata proposta una specifica domanda di accertamento, limitandosi la parte a dedurre l’inattendibilità dell’offerta avversaria.
  • Nel processo amministrativo l’omessa integrazione del contraddittorio non impone automaticamente la regressione del giudizio al primo grado: l’integrazione può essere omessa quando il ricorso sia manifestamente infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile.
  • Le censure contro la valutazione dell’offerta devono superare la prova di resistenza, dimostrando che l’eliminazione del punteggio contestato potrebbe modificare l’esito della gara; in presenza di un divario non colmabile, le doglianze sono inammissibili per carenza di interesse.
  • La terminologia eventualmente imprecisa utilizzata nell’offerta non determina di per sé incoerenza o inammissibilità quando il contenuto tecnico degli interventi proposti sia dettagliato e comprensibile e consenta alla commissione di valutarne la coerenza con la lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeProcedura di garaOfferta e valutazioneAppello
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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