Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva ordinato la costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici dal 2018 al 2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale di Venezia n. 715/2024, passata in giudicato e notificata all’amministrazione il 28 luglio 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante l’accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2018 e il 2020. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e anche la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione, in conformità agli artt. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante la costituzione della Carta elettronica e l’accredito della somma di € 1.000,00, secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. La domanda di astreinte è stata invece respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, qualificati come fatti notori, giustificassero la mancata applicazione della sanzione. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare il commissario ad acta e valutare la domanda di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma resta subordinata a una valutazione concreta delle ragioni ostative e alla graduazione discrezionale dell’importo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti processuali per l’azione di ottemperanza rispetto a una sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il TAR lo ha richiamato insieme all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per verificare le condizioni di proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica che il Ministero deve costituire e accreditare in esecuzione della sentenza.
art. 115 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato richiamato per attribuire rilievo, quali fatti notori, alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico nella valutazione delle ragioni ostative all’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la definitività del titolo giudiziale e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice deve ordinare l’esecuzione specifica del giudicato entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari per conformarvisi.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, anche prevedendo la facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma non consegue automaticamente all’inadempimento: il giudice deve considerare le peculiari condizioni del debitore pubblico, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e finanziari e ogni altra ragione ostativa, potendo negare o graduare la sanzione.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire, se valutate come fatti notori, ragioni ostative concrete all’applicazione dell’astreinte nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
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