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Sentenza

Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Giudice del Lavoro, n. 203/2024, recante condanna alla costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di € 3.500,00 per gli anni scolastici dal 2016 al 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale di Venezia n. 203/2024, notificata il 27 marzo 2024 e passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato l’Amministrazione a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e disciplinata, quanto a modalità e funzionalità, dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016, mediante accredito di € 3.500,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2016 e il 2023. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione coattiva del giudicato.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistenti le condizioni per l’ottemperanza previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, poiché la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inadempimento ministeriale, non contestato, e ha accolto il ricorso. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza del TAR, costituendo la Carta elettronica e accreditandovi la somma di € 3.500,00 determinata nel titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente ministeriale. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della nomina. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È richiamato quale presupposto dell’azione di ottemperanza relativa all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione di un titolo giudiziale passato in giudicato.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e il cui accredito economico costituivano l’oggetto dell’obbligo esecutivo.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a una pubblica amministrazione obblighi specifici, purché siano rispettate le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile.
  • Quando l’Amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che impone un’attività vincolata e precisamente individuata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell’Amministrazione inadempiente, anche con facoltà di subdelega interna, quando tale soluzione assicuri l’esecuzione degli adempimenti entro un ulteriore termine prefissato.
  • Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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