Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Venezia che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 1.000 euro per gli anni scolastici dal 2022 al 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, docente a tempo determinato, ha agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Venezia, notificata al Ministero il 3 aprile 2024, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di 1.000 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2022 e il 2024. Deduceva la mancata spontanea esecuzione del giudicato e chiedeva che il Ministero fosse condannato ad adempiere, nonché al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Risultavano soddisfatte le condizioni processuali dell’azione di ottemperanza e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996; il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Venezia era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione e non era stata eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, costituendo la Carta elettronica e accreditando la somma di 1.000 euro determinata nel titolo. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro ulteriori 60 giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora presuppone una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificassero, nel caso concreto, il mancato riconoscimento della sanzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale presupposto processuale dell’azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il TAR ne ha ritenuto soddisfatte le condizioni applicative, unitamente a quelle dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Definiscono modalità e funzionalità della Carta elettronica che il Ministero deve costituire in esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di applicare una penalità di mora, ma la sua irrogazione nei confronti della pubblica amministrazione richiede una verifica concreta delle ragioni ostative e una graduazione discrezionale, tenendo conto dei vincoli normativi e finanziari e degli interessi pubblici coinvolti.
art. 115 c.p.c.
È stato richiamato per riconoscere rilievo, quali fatti notori, alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico ai fini della valutazione delle ragioni ostative all’astreinte.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata alla pubblica amministrazione, non viene spontaneamente eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o direttore generale dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi; quando il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione, non deve essere liquidato alcun compenso, salvo diversa previsione non risultante dal provvedimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico, delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, dello stato della finanza pubblica e della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono costituire, se considerati fatti notori, ragioni ostative sufficienti a escludere in concreto la condanna della pubblica amministrazione al pagamento dell’astreinte.
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