Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva o la misura cautelare anticipatoria ritenuta più idonea del decreto-OMISSIS- adottato dal Prefetto e notificato al ricorrente in pari data, nonché di ogni atto del procedimento concluso con il provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di riduzione dei servizi di accoglienza, con esclusione per sei mesi dalle attività del centro e sospensione per sei mesi del pocket money
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Gorizia, a seguito di una colluttazione tra due ospiti del centro di accoglienza, gli aveva applicato per sei mesi l’esclusione dalle attività organizzate dal gestore e la sospensione del pocket money. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 23 d.lgs. 142/2015, l’errata applicazione della norma e il travisamento dei fatti, sostenendo di avere agito per legittima difesa e che la Prefettura si sarebbe limitata a recepire la segnalazione del gestore. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione apparente, in violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ed eccesso di potere, sostenendo che fossero state applicate le misure più afflittive, per la durata massima e senza graduazione. L’amministrazione ha eccepito anche l’omessa notifica al gestore del centro e la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente si era allontanato volontariamente dalla struttura, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle questioni preliminari per la manifesta infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto provata la colluttazione e le percosse inferte dal ricorrente all’altro ospite sulla base della segnalazione dettagliata del gestore, dei referti sanitari e dell’intervento degli operatori, dell’ambulanza e delle forze dell’ordine. La diversa versione del ricorrente, fondata sulla legittima difesa, è stata considerata priva di riscontri e in contrasto con gli elementi istruttori; analogamente, non è stata provata l’asserita successiva minaccia da parte di un gruppo di persone. La condotta è stata qualificata come grave violazione del regolamento del centro, sottoscritto per ricevuta dal ricorrente, che vietava la violenza e imponeva il rispetto degli altri ospiti. Il Collegio ha escluso il difetto di istruttoria, rilevando che la Prefettura aveva esaminato la documentazione, i referti e le osservazioni dell’interessato nel rispetto del contraddittorio. Ha escluso anche il difetto di motivazione, poiché il decreto indicava i presupposti fattuali e giuridici della decisione e prendeva posizione sulle osservazioni difensive. La censura sulla proporzionalità è stata respinta perché la normativa contempla misure più gravi, quali la revoca del pocket money o delle misure di accoglienza, sicché l’esclusione dalle attività e la sospensione temporanea del pocket money risultavano proporzionate alla gravità della condotta. Il TAR ha inoltre rilevato la colpa grave del ricorrente, ha revocato l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e lo ha condannato al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori in favore del Ministero dell’Interno.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 142/2015
La disposizione consente l’applicazione di misure di riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza in presenza di violazioni delle regole del centro; il giudice ha ritenuto proporzionate le misure temporanee applicate, osservando che la normativa contempla anche conseguenze più gravi.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è motivato quando espone i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione e considera le osservazioni partecipative dell’interessato.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell’applicazione delle misure di riduzione delle condizioni di accoglienza per violazioni del regolamento del centro, l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta dei fatti, esaminare le osservazioni dell’interessato e motivare la scelta della misura adottata.
- La mera versione alternativa fornita dall’interessato non impone all’amministrazione di escludere la violazione quando gli elementi istruttori disponibili, valutati complessivamente, comprovano la condotta contestata e la difesa alternativa non è assistita da riscontri.
- Le misure di riduzione dell’accoglienza rispettano il principio di proporzionalità quando sono temporanee e meno afflittive rispetto alle ulteriori conseguenze previste dalla normativa, quali la revoca del pocket money o delle misure di accoglienza, e risultano adeguate alla gravità della condotta.
- Il provvedimento sanzionatorio è sufficientemente motivato quando indica i fatti accertati, le norme o regole violate, le ragioni della misura e le valutazioni compiute sulle osservazioni presentate dall’interessato.
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