Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 1.500 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale di Venezia n. 154/2024, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 3 aprile 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di 1.500 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2022. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione coattiva del giudicato e anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni processuali per l’ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza e la sua previa notificazione all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento ministeriale e ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di costituire la Carta elettronica e di accreditarvi la somma di 1.500 euro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico, delle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e del rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti ragioni ostative alla sua applicazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale presupposto processuale per il giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
La disposizione è richiamata tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per procedere all’esecuzione coattiva della pronuncia nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e il cui accredito costituiscono oggetto dell’obbligo esecutivo imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora; la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente esclusa, ma è subordinata alla verifica concreta dei presupposti e delle eventuali ragioni ostative.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per ritenere rilevanti, in quanto fatti notori, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico ai fini della valutazione sull’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della pronuncia e della sua notificazione all’amministrazione, unitamente all’accertata mancata esecuzione, legittima l’ordine giudiziale di esecuzione del comando contenuto nel titolo.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma il giudice deve valutare in concreto le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, gli interessi pubblici coinvolti e il rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire, se considerati fatti notori, ragioni ostative alla condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte.
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