Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Venezia n. 734/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 1° dicembre 2023, con la quale l'amministrazione era stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2023. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto anche l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per il giudizio di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e la sua notificazione all'amministrazione. Nel merito ha accertato l'inadempimento non contestato del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione alla sentenza, costituendo la Carta elettronica in favore della ricorrente e accreditandovi la somma di 2.000 euro, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori, giustificassero nella fattispecie la mancata applicazione della sanzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza relativo a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare il commissario ad acta e valutare la domanda di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell'ottemperanza, che deve considerare le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e le altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È richiamato tra le condizioni preliminari verificate dal giudice ai fini dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione era stata ordinata dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Regolano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica, che il Ministero deve costituire in esecuzione del giudicato.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per fondare la rilevanza delle condizioni della finanza pubblica quali fatti notori ai fini della valutazione della domanda di astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo e della sua notificazione all'amministrazione consente al giudice di ordinare l'esecuzione dell'obbligo entro un termine perentorio e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o direttore generale appartenente alla stessa amministrazione debitrice, con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi; quando si tratta di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione, non deve essere liquidato alcun compenso commissariale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione non è automatica: il giudice dell'ottemperanza deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, la rilevanza degli interessi pubblici e ogni altra ragione ostativa, evitando sanzioni manifestamente inique o eccessivamente afflittive.
- La crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico, ove considerati fatti notori, possono costituire ragioni ostative sufficienti a escludere in concreto l'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
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