Cassazione Civile, Ordinanza n. 24552/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia principale riguardava una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società conferitaria di azienda, in relazione a somme ritenute dovute all'esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La CTR aveva annullato la cartella e l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, ultrapetizione e violazione degli artt. 112 c.p.c., 18 e 57 d.lgs. n. 546/1992, dall'altro violazione degli artt. 2560 c.c. e 14 d.lgs. n. 472/1997. Parallelamente, la società aveva poi impugnato il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, deducendo che la cartella era atto definibile e che il diniego era illegittimo perché la pretesa fiscale nei suoi confronti era stata esercitata per la prima volta con quella cartella, contestando anche il merito della propria responsabilità solidale per i debiti della cedente. La Corte ha esaminato prioritariamente questo secondo ricorso, ritenendolo fondato, in quanto la cartella emessa nei confronti della conferitaria, quale primo atto con cui veniva resa nota la pretesa fiscale nei suoi confronti, aveva natura impositiva e poteva essere oggetto di definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso contro il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, affermando che la cartella emessa nei confronti della società conferitaria era atto definibile perché costituiva il primo atto impositivo nei suoi confronti e perché la lite coinvolgeva anche la fondatezza della pretesa tributaria, non solo vizi propri della cartella. In conseguenza dell'intervenuta definizione agevolata, il giudizio relativo a tale controversia è stato dichiarato estinto; le spese del relativo giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, mentre le spese del ricorso avverso il diniego sono state compensate. Quanto al ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR, il testo fornito non ne riporta una decisione espressa nel dispositivo finale; è però chiaramente risolto il segmento relativo al diniego di condono, con estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di ultrapetizione; la Corte non si sofferma su questo motivo perché assorbito dalla priorità data al ricorso sul diniego di definizione agevolata.
artt. 18 e 57 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati insieme all'art. 112 c.p.c. come norme asseritamente violate nel motivo di ultrapetizione.
La responsabilità della società conferitaria per i debiti della cedente viene considerata come fondamento della pretesa fiscale contestata; la Corte ribadisce che la cartella nei confronti della conferitaria, fondata su tale responsabilità, ha natura impositiva e costituisce il primo atto con cui la pretesa è esercitata nei suoi confronti.
Richiamato nel ricorso dell'Agenzia quale norma in tema di responsabilità in caso di cessione/conferimento d'azienda; il testo non sviluppa un'autonoma interpretazione della disposizione oltre al richiamo nel contesto della responsabilità del cessionario/conferitario.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Indicato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella; il diniego dell'Amministrazione era motivato sulla natura dell'atto come cartella conseguente a tale controllo.
La Corte afferma che la cartella impugnata è atto impositivo definibile ai fini della definizione agevolata, quando rappresenta il primo atto con cui la pretesa fiscale è fatta valere nei confronti del destinatario e la lite investe anche il merito della pretesa.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Le spese del giudizio definito agevolmente restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, la natura "impositiva" dell'atto va individuata in base al fatto che esso sia il primo atto con cui il contribuente viene reso edotto della pretesa fiscale nei suoi confronti, non sulla presenza o meno di discrezionalità amministrativa nella quantificazione del tributo.
- Quando la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del destinatario, e il contribuente contesta anche la fondatezza della pretesa oltre ai vizi propri dell'atto, essa è suscettibile di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018.
- Nel caso di conferimento o cessione d'azienda, la cartella emessa nei confronti del conferitario/cessionario per la responsabilità solidale o sussidiaria relativa ai debiti fiscali della cedente può assumere natura di atto impositivo, se rappresenta il primo atto con cui la pretesa viene fatta valere nei suoi confronti.
- La definizione agevolata della lite comporta l'estinzione del giudizio, ove risultino prodotti la domanda di definizione e il pagamento della prima rata nei termini richiesti.
- La disciplina del doppio contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non è estensibile in via analogica alla definizione agevolata che conduce all'estinzione del giudizio.
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