Cassazione Civile, Ordinanza n. 13931/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2011 nei confronti di un contribuente, fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desunti dall'applicazione degli studi di settore. Prima dell'atto era stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale con invito a comparire e proposta di accertamento con adesione, senza esito. Il contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, che ha accolto il ricorso. In appello l'Ufficio ha sostenuto che il recupero non era basato soltanto sullo scostamento rispetto allo studio di settore, ma anche su ulteriori circostanze corroboranti e che, quindi, la motivazione dell'avviso non era carente. La corte territoriale ha però rigettato l'appello ritenendo l'atto privo di motivazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 62-sexies d.l. n. 331/1993, censurando l'annullamento dell'avviso fondato sulla sola asserita non aderenza dello studio di settore alla realtà concreta, senza considerare gli ulteriori elementi posti a base dell'accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha ribadito che l'accertamento standardizzato mediante studi di settore costituisce una presunzione semplice che si consolida nel contraddittorio obbligatorio con il contribuente; l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e il contribuente deve allegare e provare le circostanze idonee a giustificare uno scostamento dal modello normale. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che l'Ufficio aveva addotto più elementi a sostegno dell'accertamento, mentre il contribuente non aveva offerto alcuna adeguata allegazione né documentazione contabile idonea a provare la specificità della propria attività. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento analitico-induttivo anche sulla base di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività e dagli studi di settore.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in collegamento con l'accertamento fondato su incongruenze e studi di settore ai fini IVA.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
È la base normativa degli studi di settore come strumenti di elaborazione statistica della redditività normale.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
"gli accertamenti ... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi ... e quelli fondatamente desumibili ... ovvero dagli studi di settore"
Legittima l'accertamento fondato su gravi incongruenze e studi di settore, purché sorretto dagli elementi concreti del caso.
art. 10, comma 3-bis, l. 8 maggio 1998, n. 146
Prevede l'attivazione del contraddittorio preventivo prima della notifica dell'accertamento basato su studi di settore.
art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato per la procedura di accertamento con adesione conseguente all'invito al contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- L'accertamento tributario standardizzato fondato sugli studi di settore non discende automaticamente dallo scostamento tra reddito dichiarato e standard statistici, ma richiede il previo contraddittorio con il contribuente, che è elemento centrale della procedura.
- Nel giudizio tributario l'ente impositore deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard al caso specifico, mentre il contribuente deve allegare e provare, con ogni mezzo, le circostanze che giustificano il discostamento dal modello normale.
- L'atto di accertamento non è adeguatamente motivato se si limita a richiamare lo scostamento statistico; deve dare conto sia dell'applicabilità dello standard sia delle ragioni di disattesa delle contestazioni del contribuente.
- La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio non impedisce di per sé l'impugnazione dell'accertamento, ma può essere valorizzata dal giudice nel quadro probatorio, e consente all'Ufficio di motivare l'atto sulla base degli standards se il contraddittorio non è stato possibile per inerzia del destinatario.
- Quando l'accertamento è qualificabile come analitico-induttivo e sia sorretto da più elementi convergenti, il giudice non può annullarlo apoditticamente per la sola ritenuta non corrispondenza dello studio di settore alla realtà concreta, senza un esame motivato delle circostanze addotte dall'Ufficio.
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