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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21550/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130/2022, della regolarità della procedura e dell'assenza di diniego notificato nei termini. Ha quindi dichiarato estinto il processo. In conseguenza dell'estinzione, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'Ufficio aveva recuperato l'IVA, per l'anno 2009, su fatture emesse da un vettore per prestazioni di trasporto di merci su strada provenienti dalla Repubblica di San Marino. L'Amministrazione sosteneva che tali prestazioni fossero imponibili, ritenendo non applicabile il regime di esenzione invocato dal contribuente ai sensi degli artt. 9 e 69 del d.P.R. n. 633/1972, anche per la particolare situazione di confine con San Marino. La CTR aveva invece accolto la tesi del contribuente, valorizzando la formula commerciale "franco destino" e ritenendo che il corrispettivo del trasporto fosse inglobato nel prezzo di vendita della merce, con conseguente non imponibilità. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 7, 9, comma 1, n. 2, e 69, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della prova dei presupposti dell'esenzione IVA, la mera dicitura "franco destino" nelle fatture di trasporto, mentre l'onere probatorio gravava sul contribuente e doveva essere assolto con documentazione analitica riferita a ciascuna operazione. Il controricorrente aveva poi chiesto l'estinzione del processo per definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130/2022, deducendo la presentazione della domanda e il pagamento dovuto, nonché il decorso del termine per il diniego.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma indicata come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova in tema di esenzione IVA.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo utilizzato dalla CTR.

  • art. 2729, comma 1, c.c.

    Richiamato in relazione all'uso delle presunzioni semplici per dimostrare i presupposti dell'esenzione.

  • art. 7 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato insieme alle norme IVA sulle operazioni non imponibili e sulle importazioni.

  • art. 9, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    Norma invocata per l'esenzione IVA delle prestazioni di trasporto connesse a importazioni.

  • art. 69, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale disciplina delle importazioni e del regime IVA applicabile ai relativi corrispettivi.

  • art. 5 L. n. 130/2022

    La Corte ha applicato la disciplina della definizione agevolata: perfezionamento con domanda e pagamento; diniego notificabile entro 30 giorni; in mancanza di istanza di trattazione, estinzione del processo.

  • art. 40, comma 4, d.l. n. 13/2013

    Richiamato per il dato dell'inserimento dell'atto impositivo nell'elenco trasmesso dall'Agenzia, valorizzato come indice della regolare definizione della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del processo.

  • Cass. 30/09/2015, n. 19560

    Richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione.

Massime di principio

  • Nei giudizi di legittimità, se interviene una valida definizione agevolata della controversia e non risulta notificato diniego nei termini previsti dalla legge, il processo deve essere dichiarato estinto.
  • Quando l'estinzione del giudizio deriva da definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non opera l'ulteriore contributo unificato previsto per la parte impugnante soccombente.
  • In materia di esenzione IVA per prestazioni di trasporto connesse a importazioni, il contribuente che invoca il regime agevolativo deve dimostrare i relativi presupposti, non essendo sufficiente, secondo la tesi dell'Ufficio, la sola indicazione formale della clausola commerciale se non accompagnata da documentazione idonea e analitica.
  • Le presunzioni semplici e la documentazione richiamata devono essere valutate in rapporto ai singoli trasporti e alle singole operazioni, ove la prova dell'inclusione del corrispettivo del trasporto nel prezzo della merce sia decisiva per l'applicazione del regime di non imponibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposta sul valore aggiuntoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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