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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24819/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Due comproprietari di un immobile sito in Roma impugnavano avanti al giudice tributario un avviso di accertamento catastale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, con cui l'Ufficio aveva innalzato la classe dell'unità immobiliare da 1 a 5, con conseguente aumento della rendita catastale. La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR del Lazio accoglieva l'appello dei contribuenti ritenendo insufficiente la motivazione dell'atto, perché limitata al richiamo del significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale nella microzona, senza indicare elementi concreti relativi alla specifica unità immobiliare e al fabbricato. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. n. 241/1990 e della disciplina sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo che l'avviso fosse adeguatamente motivato poiché dava conto dello scostamento tra i rapporti di mercato e catastali e della rivalutazione della zona, anche per effetto di interventi di riqualificazione urbana ed edilizia e dello sviluppo di attività direzionali e commerciali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Amministrazione, confermando l'orientamento secondo cui il nuovo classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, pur presupponendo il significativo scostamento tra i valori medi di mercato e catastali della microzona, deve essere motivato in modo rigoroso e specifico. Non è sufficiente un riferimento generico allo scostamento e alla rivalutazione della zona: l'atto deve consentire al contribuente di comprendere le concrete ragioni del diverso classamento, con indicazione degli elementi fattuali e dei criteri utilizzati, incluse le caratteristiche urbanistiche ed edilizie incidenti sulla singola unità immobiliare. La CTR aveva correttamente applicato tali principi, rilevando che l'avviso impugnato non conteneva la necessaria specificazione delle fonti, dei criteri e degli elementi concreti posti a base del riclassamento.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    "la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali"

    La revisione del classamento per microzona presuppone un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della microzona e quello dell'insieme delle microzone comunali, ma deve comunque essere motivata con riferimento agli elementi concreti che incidono sul singolo immobile.

  • art. 1, comma 336, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    "situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie"

    La Corte la richiama per distinguere la diversa procedura di riclassamento riferita a specifiche variazioni edilizie della singola unità immobiliare rispetto alla revisione di massa ex comma 335.

  • art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662

    È richiamato come ulteriore ipotesi di riclassificazione quando il classamento risulti palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari con medesime caratteristiche.

  • art. 8 e art. 9 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    Contengono i criteri e i parametri che l'Amministrazione deve utilizzare nel procedere al classamento, includendo fattore posizionale e fattore edilizio.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente come parametro dell'obbligo di motivazione dell'avviso tributario.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente come parametro generale di motivazione dell'atto amministrativo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, in termini di violazione e falsa applicazione di legge.

  • Corte cost. n. 249/2017

    È richiamata per ribadire la legittimità costituzionale del comma 335, ma anche la necessità di una motivazione rigorosa sugli elementi concreti che hanno interessato la microzona.

  • Cass. n. 4712/2015

    È richiamata per affermare che anche il procedimento ex comma 335 resta soggetto ai parametri ordinari del classamento e non è rimesso alla piena discrezionalità amministrativa.

  • Cass. n. 3156/2015

    Richiamata come precedente nel senso dell'insufficienza di motivazioni generiche del riclassamento.

  • Cass. n. 22900/2017

    Richiamata come precedente conforme sulla necessità di indicare gli elementi concreti incidenti sul classamento.

  • Cass. n. 23128/2018

    Richiamata come precedente conforme sulla necessità di motivazione specifica.

  • Cass. n. 10403/2009

    Richiamata come precedente conforme sulla necessità di motivazione specifica.

  • Cass. n. 19810/2019

    Richiamata come precedente recente che ribadisce il principio di motivazione specifica del nuovo classamento.

  • Cass. n. 33031/2019

    Richiamata per puntualizzare che il procedimento ex comma 335 si articola in due fasi: accertamento dei presupposti di fatto e successiva individuazione dei parametri di riclassificazione della singola unità immobiliare.

  • Cass. n. 21176/2016

    È espressamente disattesa perché isolata e perché riteneva sufficiente il solo riferimento ai parametri della microzona senza considerare le specifiche tecniche dell'unità immobiliare.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il presupposto del significativo scostamento tra i valori medi della microzona e quelli dell'insieme delle microzone non esaurisce l'obbligo motivazionale dell'atto.
  • L'avviso di accertamento catastale deve indicare in modo concreto e verificabile le ragioni del nuovo classamento, includendo gli elementi fattuali, urbanistici ed edilizi che incidono sulla singola unità immobiliare e sul fabbricato, non essendo sufficiente un richiamo generico alla rivalutazione della zona.
  • La revisione del classamento per microzone non è un potere discrezionale pieno dell'Amministrazione: resta soggetta ai parametri ordinari del classamento catastale e ai criteri normativi che considerano insieme contesto urbano, caratteristiche del fabbricato e dell'unità immobiliare.
  • Quando l'Amministrazione si fonda su dati statistici e comparativi per determinare i valori medi di mercato e catastali, deve specificare fonti, metodi, tempi, criteri di elaborazione e anno di riferimento, così da mettere il contribuente in condizione di controllare e contestare l'operato amministrativo.
  • Il procedimento ex comma 335 va distinto dalla revisione per variazioni edilizie della singola unità ex comma 336: il primo riguarda una riclassificazione di massa legata alla microzona, ma richiede comunque una motivazione individualizzata sul singolo immobile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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