Cassazione Civile, Ordinanza n. 04702/2024 del 21/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento TASI emessi per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 su terreni agricoli in comproprietà del contribuente. Il contribuente aveva sostenuto davanti ai giudici tributari che il presupposto impositivo fosse venuto meno perché, con contratto del 1 marzo 2013 e successivo contratto del 15 febbraio 2016, aveva ceduto a terzi il diritto di uso delle aree. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR del Lazio aveva respinto l'appello del Comune, ritenendo che i contratti trasferissero effettivamente un diritto d'uso sui terreni, coerente con il contenuto del rapporto negoziale, con conseguente esclusione della legittimazione passiva del proprietario ai fini TASI. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 132 c.p.c., 12 disp. prel. c.c. e 1362 ss. c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avesse qualificato i contratti come traslativi del diritto d'uso senza indicare gli elementi del convincimento; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1, commi 669 ss., L. 147/2013, assumendo erroneamente che il venir meno del presupposto impositivo fosse stato affermato nonostante l'intervenuta concessione in affitto a terzi. Il contribuente ha resistito e ha anche proposto ricorso incidentale contro la liquidazione delle spese processuali in suo favore, ritenuta troppo bassa e inferiore ai minimi tariffari e al decoro professionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del Comune, ritenendo il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché il ricorrente non aveva rispettato l'autosufficienza, non aveva criticato in modo puntuale i canoni ermeneutici applicati e, in presenza di doppia conforme, non poteva dedurre il vizio motivazionale; ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata non su una questione di affitto o coltivazione del fondo, ma sulla qualificazione del contratto come costitutivo-traslativo di un diritto d'uso, con conseguente individuazione dell'usuaria come soggetto passivo TASI. Ha invece accolto il ricorso incidentale del contribuente limitatamente alla liquidazione delle spese, osservando che la somma di euro 500,00 riconosciuta dalla CTR era inferiore al minimo tariffario applicabile e, di fatto, simbolica e non compatibile con il decoro professionale; per tale parte ha cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria di giustizia di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
invocato come parametro della denunciata carenza di motivazione, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza di merito
richiamato dal ricorrente principale tra le norme asseritamente violate nell'interpretazione dei contratti
la Corte ribadisce che la violazione dei canoni ermeneutici va dedotta indicando specificamente quale regola sia stata violata e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
il vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile, anche in ragione della doppia conforme
art. 1, commi 669 ss., L. 147/2013
richiamato dal ricorrente principale in relazione al presupposto impositivo TASI
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente incidentale per censurare la motivazione sulla liquidazione delle spese
richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi professionali
richiamato per la determinazione del compenso e lo scostamento dai parametri
tabella 24 allegata al d.m. 55/2014
usata come riferimento per il corretto scaglione e per il minimo liquidabile
la Corte lo richiama per affermare che non possono essere liquidate somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente principale
Massime di principio
- L'interpretazione di un contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la soluzione adottata è plausibile; in sede di legittimità la censura è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati e le ragioni del loro errato impiego.
- La critica alla qualificazione giuridica di un negozio non può risolversi nella semplice proposta di una diversa lettura del testo contrattuale o degli stessi elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non può essere utilmente dedotto se il ricorrente non evidenzia una divergenza tra le decisioni di primo e secondo grado sui fatti decisivi.
- Nel giudizio di legittimità il motivo deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; una censura che attacchi una questione diversa o solo marginale è inammissibile.
- In tema di liquidazione delle spese processuali, i parametri forensi non impongono una liquidazione ai valori medi, ma il giudice non può scendere fino a importi meramente simbolici o sproporzionati rispetto al valore della controversia, perché ciò contrasta con il decoro professionale.
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