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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16526/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008 emessi nei confronti di una società sportiva dilettantistica a r.l. per IRES, IVA e IRAP, e del socio per IRPEF conseguente alla ritenuta sugli utili asseritamente distribuiti. La CTR aveva confermato il rigetto dei ricorsi ritenendo legittimi gli accertamenti bancari fondati sugli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, nonché la presunzione di distribuzione di utili extracontabili in una società a ristretta base sociale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non attivato il contraddittorio endoprocedimentale anche per un conto presso Banco di Napoli che, secondo loro, non era quello oggetto di invito; 2) omesso esame e carenza di motivazione sul fatto che l'Ufficio avrebbe dovuto limitare l'accertamento alla sola differenza tra fatturato presunto e fatturato dichiarato; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provata la distribuzione di utili extra-bilancio mediante una presunzione che i ricorrenti qualificavano come doppia presunzione vietata; 4) omesso esame e difetto di motivazione sulla percentuale di redditività applicata dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi all'omesso esame di fatti decisivi per la presenza di doppia conforme e per la genericità delle censure, nonché perché le doglianze riguardavano in sostanza valutazioni difensive già esaminate o comunque non integravano un fatto storico rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in materia tributaria, l'obbligo generalizzato sussiste solo per i tributi armonizzati e, per quelli non armonizzati, solo nei casi espressamente previsti. Sul terzo motivo ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, nelle società a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, senza violare il divieto di presunzioni di secondo grado, poiché il fatto noto è la compagine sociale ristretta e non il maggior reddito accertato. Il quarto motivo è stato reputato generico perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione articolata sulla redditività applicata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    legittima l'acquisizione e l'utilizzazione di elementi bancari nell'accertamento tributario

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    legittima l'acquisizione e l'utilizzazione di elementi bancari nell'accertamento IVA

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 348 ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto è inammissibile nei limiti previsti dalla norma

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo deve investire un fatto storico decisivo, non una mera difesa o una richiesta di rivisitazione del merito

  • art. 360-bis c.p.c.

    consente una declaratoria di inammissibilità del motivo quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    giustifica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato ulteriore

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece consentito riproporre valutazioni difensive, critica del ragionamento probatorio o richiesta di nuova rivalutazione del merito.
  • La regola della doppia conforme impedisce di dedurre in cassazione il vizio di omesso esame del fatto nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c., quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale.
  • In materia di contraddittorio endoprocedimentale, l'invalidità dell'atto per mancato confronto preventivo non opera in modo generalizzato per tutti i tributi: per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa, mentre per i tributi armonizzati il contribuente deve indicare concretamente le difese che avrebbe potuto far valere.
  • Nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, poiché il fatto noto è la limitata compagine societaria con reciproco controllo e non il mero accertamento del maggior reddito; tale presunzione non integra una presunzione di secondo grado vietata.
  • Chi contesta un accertamento fondato su presunzioni deve fornire una prova contraria specifica e non limitarsi ad affermazioni apodittiche o generiche sulla diversa quantificazione del reddito imponibile.
  • Il motivo di ricorso che si confronti con una motivazione espressa e articolata della sentenza impugnata deve indicare puntualmente l'errore denunciato; in mancanza, la censura è inammissibile per genericità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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