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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06742/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF 2005, il sotteso avviso di accertamento e il ruolo esattoriale, deducendo che l'avviso non gli fosse mai stato notificato e contestando inoltre la regolarità della notificazione della cartella. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per difetto di interesse, ritenendo applicabile la disciplina introdotta dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che limita l'impugnazione diretta di ruolo e cartella non notificata ai casi in cui sia dimostrato un pregiudizio specifico. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) motivazione apparente e contraddittoria della sentenza d'appello; 2) e 3) nullità per la ritenuta/omessa valutazione della pretesa invalidità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione in primo grado e in appello; 4) violazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, per mancata produzione della raccomandata informativa nella notifica della cartella.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione comprensibile e idonea, esplicitando il percorso logico-giuridico sulla base dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, erano estranei alla declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse. Ha dichiarato il quarto motivo inammissibile perché anch'esso non coglieva la ratio decidendi, e comunque infondato poiché la tempestiva impugnazione della cartella sana ex tunc il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, mentre nulla è stato disposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, rimasta intimata e non costituita.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza tributaria, insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per valutare la dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    limita l'impugnabilità diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che "dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio" per specifiche ipotesi

    La Corte conferma che la norma, introdotta dal d.l. n. 14/2021 conv. in L. n. 215/2021, concretizza l'interesse ad agire e si applica anche ai processi pendenti, salvo prova dello specifico interesse all'impugnazione.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato quale ipotesi tipica di pregiudizio da iscrizione a ruolo che consente l'impugnazione diretta.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale ipotesi tipica di pregiudizio da iscrizione a ruolo che consente l'impugnazione diretta.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità della procura alle liti, se non fatta valere tempestivamente, si converte in motivo di gravame da proporre con l'atto di appello.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi è un "non motivo" e comporta inammissibilità.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la notificazione della cartella; la Corte osserva comunque che la tempestiva impugnazione sana il vizio di notifica.

  • artt. 156 e 160 c.p.c.

    La tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella sana ex tunc la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il fondamento logico-giuridico della decisione; non è sufficiente il solo dissenso della parte sulla soluzione adottata.
  • Nei processi tributari l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella asseritamente non notificata richiede la dimostrazione di uno specifico interesse concreto all'impugnazione, nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
  • La disciplina che specifica l'interesse ad agire in materia di impugnazione del ruolo e della cartella non notificata si applica anche ai giudizi pendenti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, risolvendosi in un "non motivo" privo di critica effettiva al decisum.
  • La nullità della notificazione di un atto tributario è sanata ex tunc dalla tempestiva impugnazione dell'atto da parte del destinatario, per raggiungimento dello scopo.
  • Questioni relative alla validità della costituzione in giudizio di una parte che non incidano sulla ratio decidendi posta a base della decisione non possono condurre all'accoglimento del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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