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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14633/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento di importo pari a euro 68.208,96, che aveva scoperto nel proprio cassetto fiscale e che assumeva di non aver mai ricevuto. Nel giudizio di merito era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente deduceva due censure: con il primo motivo lamentava la nullità della notificazione della cartella perché la relata attestava la consegna al portiere dello stabile senza indicare il preventivo tentativo di consegna ai soggetti preferenzialmente legittimati ai sensi dell’art. 139 c.p.c.; sosteneva inoltre che non poteva operare il richiamo all’art. 2700 c.c., poiché non contestava il contenuto estrinseco della relata ma la sua conformità al modello legale. Con il secondo motivo denunciava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’onere della prova, assumendo che i giudici di merito non avessero esaminato l’eccezione relativa al mancato deposito in giudizio della cartella notificata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che, secondo giurisprudenza consolidata, la nullità della notifica eseguita mediante consegna al portiere è sanata per raggiungimento dello scopo se risulta provata la ricezione della raccomandata informativa inviata al domicilio del destinatario; nel caso concreto il ricorrente non aveva neppure allegato di aver contestato la ricezione di tale raccomandata, che risultava regolarmente inviata dalla sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., affermando che, una volta notificata la cartella, non è necessario depositarne l’originale in giudizio, essendo sufficiente la prova della notificazione e il deposito dell’estratto di ruolo. Non essendovi attività difensiva della resistente, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione della cartella di pagamento eseguita mediante consegna al portiere non è invalida se manca, nella relata, l’attestazione del previo tentativo di consegna ai soggetti preferenzialmente legittimati, quando risulti comunque inviata e ricevuta la raccomandata informativa al domicilio del destinatario, perché il vizio si sana per raggiungimento dello scopo.
  • In materia di riscossione, una volta provata la notificazione della cartella di pagamento, non è necessario il deposito in giudizio dell’originale dell’atto notificato; è sufficiente il deposito dell’estratto di ruolo e della prova della notifica.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestare in astratto la conformità della relata di notifica al modello legale, senza allegare fatti idonei a escludere la sanatoria del vizio dedotto.
  • Quando il ricorso per cassazione si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte su una questione di diritto, il motivo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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