Cassazione Civile, Ordinanza n. 14633/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento di importo pari a euro 68.208,96, che aveva scoperto nel proprio cassetto fiscale e che assumeva di non aver mai ricevuto. Nel giudizio di merito era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente deduceva due censure: con il primo motivo lamentava la nullità della notificazione della cartella perché la relata attestava la consegna al portiere dello stabile senza indicare il preventivo tentativo di consegna ai soggetti preferenzialmente legittimati ai sensi dell’art. 139 c.p.c.; sosteneva inoltre che non poteva operare il richiamo all’art. 2700 c.c., poiché non contestava il contenuto estrinseco della relata ma la sua conformità al modello legale. Con il secondo motivo denunciava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’onere della prova, assumendo che i giudici di merito non avessero esaminato l’eccezione relativa al mancato deposito in giudizio della cartella notificata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che, secondo giurisprudenza consolidata, la nullità della notifica eseguita mediante consegna al portiere è sanata per raggiungimento dello scopo se risulta provata la ricezione della raccomandata informativa inviata al domicilio del destinatario; nel caso concreto il ricorrente non aveva neppure allegato di aver contestato la ricezione di tale raccomandata, che risultava regolarmente inviata dalla sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., affermando che, una volta notificata la cartella, non è necessario depositarne l’originale in giudizio, essendo sufficiente la prova della notificazione e il deposito dell’estratto di ruolo. Non essendovi attività difensiva della resistente, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per disciplinare la notificazione della cartella di pagamento e il relativo regime di validità.
art. 14, commi 1, 2 e 3, L. n. 890 del 1982
Invocato dal ricorrente in relazione alle modalità di notificazione, ma la Corte risolve la questione sul piano della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
La consegna al portiere è considerata notificazione effettuata secondo il modello richiamato, con possibile sanatoria del vizio se segue la raccomandata informativa.
La Corte osserva che la contestazione del ricorrente non riguardava il contenuto estrinseco della relata, ma la sua conformità al paradigma normativo.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Norma processuale richiamata per veicolare i motivi di ricorso per cassazione in materia tributaria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro del primo motivo, poi dichiarato inammissibile.
Invocato per lamentare omessa pronuncia sul deposito della cartella in giudizio.
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova e al deposito della cartella notificata.
Invocato per sostenere la violazione dell’onere della prova in ordine al deposito dell’atto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato come norma denunciata per il vizio processuale di omessa pronuncia.
Applicato dalla Corte per dichiarare inammissibile il secondo motivo, in presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato contrario alla tesi del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento eseguita mediante consegna al portiere non è invalida se manca, nella relata, l’attestazione del previo tentativo di consegna ai soggetti preferenzialmente legittimati, quando risulti comunque inviata e ricevuta la raccomandata informativa al domicilio del destinatario, perché il vizio si sana per raggiungimento dello scopo.
- In materia di riscossione, una volta provata la notificazione della cartella di pagamento, non è necessario il deposito in giudizio dell’originale dell’atto notificato; è sufficiente il deposito dell’estratto di ruolo e della prova della notifica.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestare in astratto la conformità della relata di notifica al modello legale, senza allegare fatti idonei a escludere la sanatoria del vizio dedotto.
- Quando il ricorso per cassazione si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte su una questione di diritto, il motivo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14612/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14615/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14616/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14617/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14618/2025 del 31/05/2025
- ordinanza_civile · 31 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14619/2025 del 31/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →