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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33855/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un ex socio accomandatario di una società in accomandita semplice cancellata, a titolo di reddito di partecipazione ai fini IRPEF ex art. 5 TUIR, per l’anno d’imposta 2007. In primo grado erano stati riuniti i giudizi relativi sia all’accertamento emesso verso la società per IRAP e IVA, sia a quello emesso verso il socio. La CTR ha confermato l’annullamento dell’avviso notificato al socio, ritenendolo illegittimo per difetto di motivazione, poiché richiamava per relationem l’avviso presupposto emesso nei confronti della società, ma quest’ultimo era stato notificato tre giorni dopo l’atto rivolto al socio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, L. 212/2000, sostenendo che la sufficienza della motivazione per relationem non dipende dalla sequenza cronologica delle notifiche, purché l’accertamento societario sia stato comunque emesso prima di quello del socio. La Corte ha escluso, in via preliminare, profili di litisconsorzio necessario non rispettato; quindi ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio secondo cui l’avviso al socio è validamente motivato se rinvia all’accertamento emesso nei confronti della società, anche se notificato successivamente a quest’ultima, perché il socio ha diritto/potere di consultare la documentazione sociale ex art. 2261 c.c. e può conoscere l’atto presupposto e i relativi documenti giustificativi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata ritenuta erronea perché aveva valorizzato in modo decisivo la circostanza che l’avviso presupposto fosse stato notificato alla società dopo l’avviso emesso al socio, mentre per la Corte ciò non incide sulla validità della motivazione per relationem dell’atto rivolto al socio, quando l’accertamento societario sia stato comunque già emesso e sia conoscibile dal socio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene invocato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare la decisione di merito sulla motivazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di motivazione dell’atto tributario può essere assolto anche mediante rinvio per relationem all’atto presupposto.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Concorre a disciplinare la motivazione degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi.

  • art. 5 TUIR

    È la base normativa dell’imputazione al socio del reddito di partecipazione.

  • art. 2261 c.c.

    Attribuisce al socio il potere di consultare la documentazione sociale, elemento che rende conoscibile l’accertamento presupposto richiamato per relationem.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 218/1997

    È richiamato solo come dato fattuale relativo alla definizione dell’avviso da parte dell’altra socia accomandante.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito semplificato.

  • Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815

    È richiamata per escludere, nel caso concreto, la violazione delle regole sul litisconsorzio necessario originario.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, la motivazione dell’avviso emesso nei confronti del socio può essere validamente assolta mediante rinvio per relationem all’avviso emesso nei confronti della società, anche se quest’ultimo sia stato notificato solo alla società.
  • Ai fini della validità della motivazione per relationem non è निर्णisiva la sequenza cronologica delle notifiche tra atto presupposto e atto presupponente, purché l’atto societario sia stato effettivamente emesso prima e sia conoscibile dal socio.
  • Il socio è legittimato a conoscere l’accertamento presupposto e la documentazione giustificativa della pretesa fiscale attraverso il potere di consultazione della documentazione sociale, sicché non può invocare un difetto di motivazione solo perché l’atto richiamato non gli sia stato materialmente notificato prima.
  • La verifica del litisconsorzio necessario va compiuta tenendo conto dell’effettivo sviluppo processuale e del giudicato formatosi sui capi non impugnati; non sussiste invalidità del grado di appello se il rapporto processuale rilevante risulta già definito o correttamente instaurato per le questioni devolute.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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