Cassazione Civile, Ordinanza n. 16906/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi alla gestione separata INPS da parte di un avvocato iscritto all'albo, ma non alla Cassa Forense, con riferimento ai redditi professionali prodotti nell'anno 2010, pari a euro 2.065,00. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo non raggiunta la soglia di euro 5.000,00 prevista per i lavoratori occasionali dall'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, e aveva inoltre ritenuto non provata l'abitualità dell'attività libero-professionale. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l'iscrizione alla gestione separata e l'obbligo contributivo dei professionisti, sostenendo che l'esenzione non possa derivare dal solo importo del reddito percepito e che il professionista fosse comunque tenuto all'iscrizione e al versamento contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui l'obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste per il reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo e anche occasionale, di attività professionale soggetta ad iscrizione ad albo, quando il reddito superi la soglia di euro 5.000, salvo che quel reddito sia già integralmente assoggettato ad obbligo assicurativo presso la cassa di riferimento. Ha però rilevato che la decisione di merito non si fondava su un automatismo reddituale, bensì sull'accertamento in fatto della natura occasionale dell'attività e sulla mancanza di elementi idonei a dimostrare l'abitualità, desunta anche dall'assenza di continuità dell'attività professionale e dall'esiguità del volume d'affari. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e con atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
è stata la norma processuale invocata per denunciare l'errore di diritto della sentenza impugnata.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
disciplina l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dei soggetti che producono redditi professionali non coperti da altra forma obbligatoria di assicurazione.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, conv. con modif. in L. 111/2011
richiamato dall'INPS come fonte dell'obbligo contributivo contestato.
richiamato dall'INPS nel quadro delle norme sull'ordinamento forense e sui profili contributivi del professionista.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. con modif. in L. 326/2003
fascia di esenzione di Euro 5.000,00
la soglia reddituale rileva ai fini contributivi per l'attività professionale occasionale, ma non opera come automatismo esclusivo per escludere l'obbligo, dovendo essere valutata insieme all'abitualità dell'attività.
è stata depositata proposta camerale secondo il rito accelerato in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale base del calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia previdenziale, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i professionisti iscritti ad albo va accertato verificando se il reddito derivi dall'esercizio abituale dell'attività, anche se non esclusiva o svolta in modo non continuativo; la mera entità del reddito non è di per sé decisiva.
- La soglia di euro 5.000 prevista per le prestazioni occasionali rileva come parametro contributivo, ma non può essere applicata in modo automatico e isolato: occorre una valutazione complessiva degli indizi di abitualità o occasionalità.
- L'abitualità dell'attività libero-professionale costituisce un accertamento di fatto, da compiere valorizzando elementi esterni come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività; il reddito annuo inferiore alla soglia può costituire solo un indizio da coordinare con gli altri elementi probatori.
- Per escludere l'obbligo contributivo, il professionista può far valere l'occasionalità dell'attività e l'assenza di continuità, mentre l'ente previdenziale deve fornire elementi idonei a contestare tale ricostruzione in fatto.
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