Cassazione Civile, Sentenza n. 8094/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Toscana che, sul gravame dei contribuenti, aveva annullato le cartelle di pagamento dei contributi consortili per l'anno 2009 ritenendole carenti di motivazione e imponendo all'ente di allegare alle cartelle documentazione dettagliata (realizzazione delle opere, parametri per il calcolo, piano annuale di riparto con i benefici per ogni immobile, elenco dei contribuenti e quanto versato). Il ricorso di cassazione contestava, tra l'altro, omissione di pronuncia su eccezioni di inammissibilità, l'ammissibilità del ricorso cumulativo/collettivo dei contribuenti, la ritenuta carenza motivazionale delle cartelle nonché l'attribuzione all'ente dell'onere di provare l'effettiva sussistenza del beneficio per ciascun fondo e l'esclusione delle spese di funzionamento dall'assoggettamento contributivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Consorzio: ha rigettato i primi due motivi, ma ha accolto i motivi 3, 4, 6 e 7. In particolare la Corte ha stabilito che: (i) la motivazione della cartella esattoriale può essere assolta per relationem quando nella cartella siano richiamati con gli estremi i piani di classifica e i provvedimenti pubblicati (art.7 L. 212/2000), per cui la CTR ha errato nel ritenere che mancassero indicazioni sugli indici di calcolo; (ii) quando l'immobile è compreso in un piano di classifica regolarmente approvato e nel perimetro di contribuenza, il vantaggio fondiario si presume e l'onere di provare l'insussistenza del beneficio grava sul contribuente che impugna la cartella, non sul consorzio; (iii) il contributo può comprendere anche le spese di funzionamento dell'ente (art.16 L.R. Toscana n.34/1994), quindi la CTR ha errato nell'escluderle automaticamente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana per nuovo esame anche sulle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
La cartella esattoriale, quando costituisce primo e unico atto impositivo, deve contenere motivazione idonea a permettere il controllo del contribuente; tale motivazione può essere assolta per relationem se la cartella indica specificamente gli estremi degli atti richiamati (notificazioni o pubblicazioni) rendendoli conoscibili
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
Principi di trasparenza e obbligo motivazionale degli atti amministrativi applicati anche alla motivazione della pretesa impositiva richiamata nella cartella
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (disciplina della bonifica), artt. citati (es. art. 10, art. 11, art. 59)
Stabiliscono il presupposto del contributo (vantaggio diretto per il fondo), la modulazione del quantum in relazione ai benefici e la legittimazione dei consorzi a imporre contributi; l'approvazione del piano di classifica e l'inclusione nel perimetro di contribuenza comportano una presunzione iuris tantum dell'esistenza del beneficio
Prevede la contribuzione dei proprietari per opere di bonifica: l'obbligo si fonda sul vantaggio derivante dalle opere per il fondo e sulla inclusione nel comprensorio
Regola la distribuzione dell'onere della prova; applicata alla fattispecie, la Corte precisa che se esiste piano di classifica approvato e perimetro non contestato, il contribuente deve provare l'assenza o la mancata esecuzione del beneficio, mentre in mancanza del piano o del perimetro grava sull'ente dimostrare i presupposti
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), artt. 19, 26, 29
Riguardano regole di impugnazione e di costituzione in giudizio nel processo tributario; la Corte ricorda che, pur non prevedendo esplicitamente il cumulo, si applica in via analogica l'art.103 c.p.c. sul litisconsorzio facoltativo quando le questioni sono identiche in diritto e fatto
legge Regione Toscana n. 34/1994, artt. 16 e 28
Art.16: il contributo comprende anche le spese di funzionamento del consorzio; art.28 (procedure di pubblicazione delle deliberazioni) giustifica l'asserita conoscibilità degli atti richiamati nelle cartelle
art. 112 cod. proc. civ. e art. 360 cod. proc. civ.
Richiamati in relazione ai motivi di nullità e ai limiti del sindacato di cassazione (omessa pronuncia e motivazione), con precisazioni sulla possibilità, in presenza di questioni di diritto infondate, di decidere la causa nel merito senza rinvio
Massime di principio
- Se la cartella esattoriale richiama un piano di classifica approvato e indica gli estremi di pubblicazione/ notifica, la motivazione può essere validamente resa per relationem senza allegare tutti gli atti, purché il contribuente possa conoscere o abbia già conosciuto quegli atti
- L'inclusione di un fondo nel perimetro di contribuenza e l'approvazione di un piano di classifica determinano una presunzione iuris tantum dell'esistenza del beneficio fondiario: spetta al contribuente che impugna la cartella dimostrare l'assenza del beneficio o la mancata esecuzione delle opere
- In assenza di piano di classifica approvato o di perimetro, grava sul consorzio l'onere di provare la titolarità del fondo nel comprensorio e l'effettivo beneficio derivante dalle opere
- Le spese di funzionamento del consorzio possono essere legittimamente incluse nella base di contribuzione, salvo che non si dimostri l'irragionevolezza o l'assenza di correlazione con le finalità istituzionali
- Il cumulo di ricorsi nel processo tributario può essere ammesso quando i ricorrenti deducono identiche questioni di fatto e di diritto; si applicano, compatibilmente, le regole sul litisconsorzio facoltativo (art.103 c.p.c.)
- Nel sindacato di legittimità (cassazione) sulle motivazioni delle decisioni di merito il controllo è limitato al rispetto del 'minimo costituzionale' di motivazione: non sono tutte ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà, salvo casi di totale mancanza, apparente motivazione o contraddizioni insanabili
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