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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8046/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a un contratto preliminare di compravendita di terreni a Quarto D'Altino. Agrifondiaria sosteneva di aver pagato a Maria Elisabetta Lucheschi una caparra confirmatoria di €250.000 mediante bonifico e aveva chiesto la risoluzione del preliminare per inadempimento della venditrice (o in subordine la restituzione delle somme). La venditrice contestava di non aver ricevuto alcun pagamento, eccepiva l'inidoneità della copia dell'estratto conto prodotta dalla società (con cancellature) a provare l'effettivo incasso e chiedeva la chiamata in causa del figlio Andrea per manleva in relazione all'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso della ricorrente (Maria Elisabetta Lucheschi), ritenendo insufficiente la prova del pagamento fornita dalla società (la sola annotazione della disposizione di bonifico sull'estratto conto non dimostra l'effettivo trasferimento e l'incameramento delle somme da parte del beneficiario). La sentenza di merito (Corte d'appello di Venezia) è stata cassata per l'errata attribuzione dell'onere della prova e per aver ritenuto provato il pagamento a fronte della sola disposizione di bonifico. I motivi relativi alla validità/disconoscimento dell'estratto conto sono stati assorbiti e il motivo sulla manleva è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto alla censura. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova: la Corte ha chiarito che chi agisce per ottenere la restituzione di una somma asserita come versata è tenuto a provare l'effettività del pagamento; la sola disposizione di bonifico non sposta l'onere dimostrativo sul destinatario.

  • art. 2712 c.c.

    Riferito nel ricorso in relazione al disconoscimento di documenti contabili; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni sul disconoscimento dell'estratto conto dopo aver dichiarato insufficiente la prova del versamento.

  • artt. 115, 116 e 132 n.4 c.p.c.

    artt. 115, 116, 132 n.4 c.p.c.

    Norme sul potere valorizzazione della prova e sulla motivazione: erano invocate per contestare la valutazione dell'estratto conto e la presunta contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto tali censure assorbite una volta esclusa la prova del pagamento.

  • art. 2041 c.c.

    Norma richiamata nella domanda alternativa di Agrifondiaria relativa a un indennizzo; non è stata decisiva nella decisione di cassazione, che ha focalizzato la decisione sulla prova del pagamento.

  • D.L. 137/2020, conv. con L. 176/2020 (art. 23 comma 8-bis)

    D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020, art. 23, comma 8-bis

    Normativa che ha consentito la decisione in camera di consiglio senza discussione orale; la Corte ha proceduto secondo tale disposizione in mancanza di richiesta di discussione.

Massime di principio

  • La mera disposizione di bonifico annotata nell'estratto conto del disponente non costituisce di per sé prova legittima e sufficiente dell'avvenuto pagamento: il credito si considera soddisfatto solo quando la somma entra nella effettiva disponibilità dell'avente diritto.
  • Chi chiede la restituzione di somme versate ha l'onere di provare l'effettivo trasferimento al beneficiario con mezzi idonei (es. conferme bancarie di accredito sul conto del beneficiario, quietanze, ricevute), non potendosi limitare alla sola prova dell'ordine di bonifico.
  • Il disconoscimento e la valutazione della copia dell'estratto conto possono rilevare solo se, a valle della verifica dell'idoneità della prova del pagamento, la sua attendibilità influenzi l'esito: se la prova del versamento è insufficiente, le questioni sul disconoscimento possono essere assorbite.
  • L'iscrizione di ipoteca da parte di un terzo o dirigente non comporta automaticamente responsabilità di manleva da parte di costui rispetto alla vicenda contrattuale, se la risoluzione del preliminare è già stata pronunciata per altri motivi e tale decisione è divenuta irrevocabile.
  • In cause simili è prudente documentare il pagamento con elementi che attestino l'effettivo accredito sul conto del beneficiario o altra prova diretta dell'avvenuto incasso, e non fare affidamento su estratti conto del solo disponente con cancellature o parziali.

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