Cassazione Civile, Sentenza n. 8073/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione/rettifica derivante da un lodo arbitrale traslativo immobiliare dichiarato nullo; si denunciava la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 8 della Tariffa parte I, sostenendo che il lodo avrebbe dovuto essere parificato a una sentenza di accertamento di firme (tassabile con aliquota dell'1%) e, inoltre, che la nullità era dovuta alla mancata evocazione di coeredi (merce processuale non imputabile alle parti) per cui sarebbe applicabile l'art. 38 con conseguente rimborso della parte eccedente la misura fissa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che molte delle censure costituivano nuovo tema non dedotto in grado di merito o un inammissibile riesame del merito (violazione del principio per cui in cassazione non si ridiscute il giudizio di fatto). La Corte ha confermato che la disciplina di cui agli artt. 37 e 8 della Tariffa trova applicazione al lodo traslativo e che l'art. 38 non dà diritto al rimborso quando la nullità dipende da causa imputabile alle parti (nel caso la nullità derivava da motivi illeciti degli atti presupposti). Per questi motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di grado (liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in € 5.800,00 oltre rimborsi) e a un ulteriore importo ai sensi dell'art. 13, co. 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 37
Norma richiamata per l'imposizione sugli atti soggetti a registrazione; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 37 anche al lodo arbitrale traslativo nell'ambito della tassazione degli atti enunciati nel lodo, valutandone contenuto ed effetti
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 38
'se successivamente l’atto viene dichiarato nullo o viene annullato, le parti possono chiedere il rimborso dell’imposta pagata, eccedente la misura fissa, quando ricorrono le seguenti tre condizioni; 1) annullamento o nullità dichiarati con sentenza definitiva; 2) invalidità che non deve dipendere da causa imputabile alle parti dell’atto; 3) atto non suscettibile di ratifica, convalida o conferma.'
La Corte ha applicato l'art. 38 nel senso che il rimborso è escluso quando la nullità dipende da causa imputabile alle parti (es. negozi stipulati per motivo illecito), come ritenuto nel caso concreto
Tariffa, parte I - art. 8 (allegata al D.P.R. 131/1986)
Stabilisce criteri di determinazione dell'imposta in relazione al contenuto ed agli effetti dell'atto o della pronuncia; la Corte ha ribadito che per la tassazione di sentenze o lodi occorre riferirsi al contenuto della pronuncia stessa
Codice di Procedura Civile - art. 360, comma 1, n. 3
Parametro invocato quale vizio di diritto (violazione o falsa applicazione di norme di diritto); la Corte evidenzia che la censura non può essere utilizzata per chiedere un riesame del merito
Codice di Procedura Civile - art. 824bis
Riferimento usato dalla ricorrente per assimilare il lodo a una sentenza di accertamento di diritti patrimoniali; la Corte però ha richiamato il principio per cui la tassazione va valutata sul contenuto della pronuncia, non sulla genesi esterna
Codice di Procedura Civile - art. 829
Norma richiamata nelle questioni relative alla nullità del lodo per mancata evocazione degli eredi; la Corte ha ritenuto che la valutazione in merito fosse questione di merito già decisa in appello
Codice Civile - art. 1344
Richiamato in relazione all'illiceità del motivo: gli atti preliminari sono stati ritenuti contrari alla legge per fine elusivo delle norme successorie, configurando imputabilità delle parti
Legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 47, comma 1, lett. d. e art. 58) / art. 366-bis c.p.c. (abrogato)
La Corte ha rilevato che la formulazione dei quesiti secondo l'abrogato art. 366-bis non è più applicabile; ciò ha inciso sull'ammissibilità delle modalità di esposizione del ricorso
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, co. 1‑quater
Norma richiamata per l'applicazione di un'ulteriore somma a carico della ricorrente pari a quella eventualmente dovuta per il ricorso; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione
Massime di principio
- La tassazione di sentenze e lodi va determinata esclusivamente dal contenuto e dagli effetti della pronuncia stessa, non dalla 'genesi' o da elementi esterni non compresi nel giudicato
- L'art. 38 del D.P.R. n. 131/1986 consente il rimborso della parte eccedente la misura fissa solo se la nullità non è imputabile alle parti e l'atto è insuscettibile di ratifica; se la nullità deriva da motivo illecito imputabile alle parti, il rimborso è escluso
- In cassazione non è consentito introdurre questioni nuove o chiedere il riesame del merito già valutato in sede di merito; le doglianze devono essere state specificamente dedotte e documentate nei gradi precedenti
- La formulazione dei motivi in cassazione deve rispettare le regole attuali (dopo l'abrogazione di art. 366‑bis c.p.c.); modalità obsolete di esposizione possono determinare inammissibilità
- Quando un lodo traslativo è annullato per illiceità degli atti presupposti, la nullità è generalmente imputabile alle parti, con conseguenze negative sul diritto a rimborsi fiscali e con possibilità di condanna alle spese e sanzioni processuali
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