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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8087/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava per omesso esame (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) la mancata considerazione da parte dei giudici dell'istanza di rateazione prot. n. 313500311 del 27/06/2013 (domanda di concessione straordinaria/condono o nuova dilazione ai sensi del d.l. 'Decreto del Fare') e denunciava la violazione del D.L. 21/6/2013 n.69 (convertito) e dell'art.10 e ss. dello Statuto del Contribuente (L. 27/07/2000 n.212), perché Equitalia non aveva fornito risposta scritta all'istanza e aveva comunque notificato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Inoltre deduceva che la mancata risposta avrebbe dovuto comportare l'annullamento dei ruoli ai sensi dell'art.1, co. 540, L. 24/12/2012 n.228 e richiamava l'art.19 DPR 29/9/1973 n.602 sul divieto di iscrizione ipotecaria in presenza di istanza di rateazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione del giudice di merito si fosse basata sulla mancanza di una procedura di rateazione operativa (la ricorrente era decaduta dalle precedenti rateazioni), quindi la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non era stata adottata in pendenza di una rateazione in essere. La parte del motivo relativa alla violazione dell'art.10 L.212 è stata dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza (il ricorso non dimostra puntualmente che tale motivo fosse stato proposto nel gravame). Le doglianze aggiunte in memoria (art.1, co.540 L.228 e art.19 DPR 602) sono state respinte perché dedotte tardivamente o non previste nei gradi di merito e, comunque, non applicabili alle specifiche fattispecie contestate (si contestava la comunicazione preventiva, non l'effettiva iscrizione ipotecaria). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e di eventuali ulteriori importi previsti dall'art.13, co.1‑quater DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.

    Strumento di cassazione per omesso esame di fatti controversi; il ricorso era formulato su questo parametro ma la Corte ha ritenuto che il fatto decisivo (assenza di una rateazione in essere) fosse stato esaminato dal giudice di merito.

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ("Decreto del Fare") convertito

    decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, poi convertito nella legge n. 98/2013

    La ricorrente invocava disposizioni agevolative/rateazioni introdotte dal Decreto; la Corte ha valutato che la presunta tutela non poteva operare ove non fosse esistita una dilazione operativa e che la specifica istanza non sospendeva automaticamente gli atti.

  • art. 10 e ss. Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212)

    art. 10 e ss. dello Statuto del Contribuente (legge 27 luglio n. 212)

    La ricorrente lamentava violazione di obblighi di correttezza e risposta dell'ente; la Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione in cassazione per carenza di prova della sua deduzione in appello e ha osservato che l'asserita scorrettezza non avrebbe comunque invalidato di per sé la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

  • art. 52, comma 1, lett. a) D.L. citato

    art. 52, comma 1, lett. a), del d.l. 24 dicembre 2013, n. 69

    Riferimento alla tipologia di istanza di rateazione richiamata dalla ricorrente; la Corte ha considerato che la semplice istanza non evasa non era idonea a far ritenere pendente una dilazione operativa.

  • art. 1, comma 540, Legge 24 dicembre 2012, n. 228

    art. 1, comma 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    La ricorrente sosteneva l'annullamento dei ruoli per mancata risposta dell'ente; la Corte ha osservato che tale deduzione è stata proposta solo in memoria e che la normativa riguarda ipotesi particolari (sospensione per inesigibilità) e non determina automaticamente la caducazione della pretesa senza cause estintive provate.

  • art. 19 DPR 29 settembre 1973, n. 602

    art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973

    Richiamato con riferimento al divieto di iscrizione ipotecaria in presenza di istanza di rateazione; la Corte ha sottolineato che la norma, ratione temporis, precludeva l'iscrizione ipotecaria ma la fattispecie contestata riguardava la comunicazione preventiva, non l'iscrizione effettiva.

  • art. 378 cod. proc. civ. (memoria)

    memoria prodotta ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto inammissibili o irrilevanti le deduzioni introdotte solo con la memoria ex art. 378 perché non erano state adeguatamente proposte nei gradi precedenti.

  • art. 13, co. 1‑quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disposizione che giustifica l'applicazione di un ulteriore importo da versare a carico del ricorrente; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione.

Massime di principio

  • La semplice presentazione di una nuova istanza di rateazione o condono non sospende automaticamente gli atti esecutivi: rileva l'esistenza di una dilazione operativa in corso; se il contribuente è già decaduto dalle precedenti rateazioni, la richiesta non ancora evasa difficilmente impedisce atti come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
  • Per far valere omissioni dell'agente della riscossione (mancata risposta) è necessario aver sollevato e documentato il motivo nei gradi di merito; in Cassazione non sono ammissibili questioni non precedentemente dedotte con adeguata indicazione degli atti.
  • La distinzione tra comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e iscrizione effettiva è rilevante: talune norme (es. art.19 DPR 602) possono vietare l'iscrizione in presenza di istanza, ma ciò non sempre impedisce o invalida la sola comunicazione preventiva.
  • Le deduzioni introdotte solo in memoria (art. 378 c.p.c.) o per la prima volta in cassazione rischiano l'inammissibilità; bisogna proporre le eccezioni e le richieste di annullamento dei ruoli già nei precedenti gradi e secondo le procedure specifiche (es. commi 537-540 L.228/2012, se invocabili).
  • Se si contesta la mancata risposta dell'agente della riscossione è utile produrre prove documentali puntuali (protocollo dell'istanza, ricevute, richieste integrate) e dimostrare che la richiesta aveva effetto impeditivo su specifici atti esecutivi, oltre a sollevare il rilievo nei motivi di appello per non incorrere in inammissibilità in Cassazione.

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