Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19017/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un credito preteso da una società che aveva effettuato, su richiesta dei Carabinieri, il recupero, il trasporto e la custodia di un furgone rubato poi rinvenuto sulla strada. La società otteneva decreto ingiuntivo per il compenso e le spese di deposito. Il proprietario del veicolo proponeva opposizione eccependo, tra l’altro, la mancanza di prova scritta del credito, l’incompetenza territoriale del giudice adito e l’eccessività dell’importo. L’opposizione veniva accolta in primo grado, ma il Tribunale, in appello, riformava la decisione e condannava il proprietario al pagamento, ritenendo provata l’immediata informazione del rinvenimento e del deposito, la spettanza del compenso al depositario e il diritto di ritenzione sul bene. Gli eredi del proprietario ricorrevano per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e manifesta infondatezza; 2) violazione delle norme sul foro del consumatore e sulla competenza territoriale, sostenendo in via principale che mancasse un contratto tra le parti e in via subordinata che, anche a voler configurare un contratto a favore di terzo, dovesse applicarsi il foro consumeristico; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché non vi sarebbe stata prova della comunicazione al proprietario dell’avvenuto deposito e dell’onere di ritirare il veicolo; 4) violazione delle norme sul deposito e sulla ritenzione, negando il diritto della società a trattenere il veicolo; 5) nullità del ricorso monitorio e della pretesa creditoria per insufficienza della documentazione prodotta in fase ingiuntiva; 6) violazione degli artt. 633 ss. c.p.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c. per insussistenza della pretesa creditoria e errata applicazione dell’onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi, terzo e sesto motivo; in parte inammissibile e in parte infondato il secondo; infondato il quarto e il quinto. In particolare, ha confermato che l’appello della società era specifico e ammissibile, che non era applicabile il foro del consumatore né poteva essere utilmente prospettata in cassazione una nuova questione sulla competenza fondata sull’assenza di contratto, che la ricostruzione del giudice di merito sull’immediata informazione del proprietario non era censurabile in sede di legittimità, che il depositario professionale poteva avvalersi del diritto di ritenzione e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo potevano essere integrati i documenti a sostegno del credito. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    l’atto di appello è ammissibile quando contenga una critica chiara e specifica alla decisione impugnata, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 348-bis c.p.c.

    la deduzione di manifesta infondatezza non è fondata se l’appello contiene una compiuta censura della decisione di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    sono stati richiamati i diversi vizi dedotti con i motivi di ricorso, ma la Corte ha distinto tra censure inammissibili per novità o merito e censure infondate.

  • art. 63 del Codice del Consumo

    il foro del consumatore non si applica se il rapporto non è stato concluso dal consumatore come parte del contratto, ma da un terzo estraneo alla stipulazione.

  • art. 18 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di competenza territoriale, ma la Corte non ha ritenuto fondato il motivo per novità della questione o per infondatezza della tesi consumeristica.

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla competenza territoriale, senza esito favorevole alla tesi difensiva.

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    la competenza territoriale era stata ritenuta radicata in base al criterio del luogo di adempimento del credito pecuniario, non specificamente contestato tempestivamente.

  • art. 1321 c.c.

    esclusa la configurabilità di un contratto tra proprietario del veicolo e depositario per mancanza di accordo contrattuale diretto.

  • art. 1766 c.c.

    richiamato per il deposito, ma la Corte ha valorizzato il deposito professionale oneroso e il diritto del depositario di trattenere il bene fino al pagamento.

  • art. 1767 c.c.

    richiamato nel motivo relativo al deposito, senza accoglimento della tesi del ricorrente.

  • art. 2756 c.c.

    è stato riconosciuto il diritto di ritenzione del depositario sui beni depositati a tutela del credito per compensi e spese del deposito.

  • art. 2706 c.c.

    richiamato dal giudice di merito per affermare il privilegio del credito del depositario.

  • art. 84 c.p.p.

    è stato utilizzato in via analogica come parametro per ritenere dovuto il ritiro tempestivo del veicolo da parte dell’avente diritto, una volta informato del ritrovamento e del deposito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul ricorso monitorio, ma la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sia per la valutazione delle prove sia per la dedotta nullità, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente esaminato il materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove documentali effettuata dal giudice di merito non è stata ritenuta censurabile in cassazione.

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in tema di nullità processuali, ma la censura è stata respinta.

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato per contestare i presupposti del decreto ingiuntivo; la Corte ha ritenuto integrabile la prova nel giudizio di opposizione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l’onere della prova, ma il motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sono stati ravvisati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello non è necessaria una forma sacramentale: l’atto è specifico e ammissibile se consente di comprendere, in fatto e in diritto, quali passaggi della sentenza di primo grado sono contestati e perché.
  • Il foro del consumatore non si applica quando il contratto non è stato concluso dal consumatore come parte del rapporto, ma da un terzo che si limita a beneficiare degli effetti del contratto senza averlo stipulato.
  • La questione di competenza territoriale non può essere introdotta in cassazione come fatto nuovo se richiede accertamenti in fatto non svolti o non dedotti tempestivamente nei gradi di merito.
  • Nel deposito professionale di un veicolo recuperato su iniziativa delle autorità, il diritto del depositario al compenso e alla ritenzione del bene può essere riconosciuto quando risulti l’effettiva informazione dell’avente diritto sul rinvenimento e sulla custodia del mezzo e questi non provveda al ritiro tempestivo.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore può integrare in sede di merito la documentazione già prodotta in fase monitoria, poiché il giudizio si trasforma in un ordinario giudizio di cognizione piena.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio né una diversa ricostruzione del fatto storico rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo vizi specifici nei limiti dell’art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoCompetenzaDepositario
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.