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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24878/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione una plusvalenza ritenendo che la cessione di un fabbricato con area pertinenziale integrasse, in sostanza, una cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, annullando le sanzioni; la commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello della contribuente, escludendo la tassabilità della plusvalenza. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, da un lato, violazione e falsa applicazione dell'art. 67 TUIR, sostenendo che la cessione, pur formalmente avente ad oggetto un fabbricato, andasse riqualificata alla luce delle concrete circostanze come cessione dell'area edificabile; dall'altro, omesso esame di fatti decisivi, in particolare la sproporzione tra prezzo e valore del fabbricato, il permesso di demolizione e ricostruzione già ottenuto e le clausole contrattuali relative alla voltura del permesso e agli oneri connessi. Gli eredi resistono con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia annulla in autotutela l'avviso di accertamento e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere; analoga istanza viene formulata dai controricorrenti, con richiesta di spese secondo soccombenza virtuale.

La decisione

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per effetto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Rigetta l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per errata notifica alla parte deceduta, rilevando che la costituzione degli eredi con controricorso sana la nullità della notificazione. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Esclude inoltre l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere e non per integrale conferma della decisione impugnata o inammissibilità ordinaria del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 330, comma 2, c.p.c.

    In caso di morte della parte vittoriosa o parzialmente vittoriosa, l'impugnazione deve essere notificata agli eredi, collettivamente e impersonalmente oppure personalmente ai singoli eredi, secondo le modalità e i termini indicati dalla norma.

  • art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986

    La disposizione, di natura eccezionale e tassativa, assoggetta a tassazione separata le plusvalenze da cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; non è applicabile in via analogica alla cessione di un fabbricato.

  • art. 17, comma 1, lett. g-bis), d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per confermare il regime fiscale delle plusvalenze immobiliari nei termini già delineati dall'art. 67 TUIR.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La Corte richiama il principio per cui una norma eccezionale non è suscettibile di interpretazione analogica.

  • art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente la compensazione delle spese all'esito di una valutazione complessiva della lite, in caso di cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non opera quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere e travolge le decisioni di merito non passate in giudicato.
  • L'impugnazione proposta contro una parte deceduta è nulla se non indirizzata agli eredi, ma la nullità della notificazione è sanata dalla costituzione in giudizio degli eredi stessi.
  • In tema di plusvalenze immobiliari, la cessione di un fabbricato non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile solo in base a elementi presuntivi interni alla sfera dei contraenti o a future attività demolitorie e costruttive rimesse all'acquirente.
  • L'art. 67 TUIR ha carattere tassativo ed eccezionale: la plusvalenza imponibile riguarda i soli terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria al momento della cessione, non estensibili per analogia a fabbricati o a un preteso tertium genus tra edificato e non edificato.
  • Quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo una valutazione complessiva della lite, ma non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per l'integrale soccombenza o per l'inammissibilità ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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