Cassazione Civile, Ordinanza n. 05203/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un ex liquidatore sociale di una società in liquidazione, dichiarata fallita, aveva chiesto in primo grado l'annullamento degli atti della riscossione riferiti alla società, deducendo di non avere ricevuto la notifica di tutti gli atti richiamati e di avere appreso l'esistenza delle posizioni debitorie solo tramite richiesta di estratto di ruolo. La CTP aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR aveva accolto solo sul profilo della legittimazione ad agire, respingendo il resto. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 57 del medesimo decreto, sostenendo che fosse stato impugnato un estratto di ruolo o comunque che non dovesse essere dichiarata l'inammissibilità, e poi la violazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR ritenuto non impugnabile l'estratto di ruolo e inammissibile l'appello. La Corte ha rilevato che l'atto impugnato era un mero prospetto/estratto di ruolo contenente l'elencazione delle posizioni debitorie, e che non era stato dimostrato uno specifico interesse ad agire nei casi tassativi previsti dalla norma sopravvenuta; ha quindi respinto il ricorso, con condanna alle spese e applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, ha confermato che l'atto impugnato era un estratto di ruolo, atto interno non autonomamente impugnabile salvo i casi specifici previsti dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, e ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato alcuno dei presupposti di tutela immediata richiesti dalla norma. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in ragione della definizione accelerata del giudizio e della manifesta infondatezza, lo ha condannato anche al pagamento di euro 6.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di euro 3.000,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
L'atto impugnato deve rientrare tra quelli autonomamente impugnabili nel processo tributario; l'estratto di ruolo, come prospetto informativo, non lo è salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
La censura sulla natura dell'atto e sulle eccezioni della controparte non ha superato il rilievo centrale dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta contro un atto non autonomamente impugnabile.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021
La norma ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 introducendo una disciplina speciale sull'impugnazione dell'estratto di ruolo e sulla cartella invalidamente notificata.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"l'estratto di ruolo non è impugnabile"; "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione" solo in casi tassativi
L'interesse ad agire è selezionato dal legislatore e sorge solo nei casi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare uno specifico pregiudizio per partecipare a gare, per riscuotere somme da soggetti pubblici o per perdere un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. La norma si applica anche ai processi pendenti.
È richiamato quale disposizione sulla formazione e contenuto dei ruoli, nel cui ambito si colloca la disciplina dell'estratto di ruolo.
Nel procedimento accelerato, la mancata adesione alla proposta, confermata poi nella decisione finale, può integrare una valutazione tipica rilevante ai fini della responsabilità aggravata.
La Corte applica la responsabilità aggravata con condanna a somme ulteriori per la parte soccombente, in presenza di ricorso inammissibile o manifestamente infondato definito in conformità alla proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per gli ulteriori effetti economici connessi al rigetto del ricorso.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
È uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può determinare un pregiudizio rilevante ai fini della diretta impugnazione.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
È uno dei casi espressamente previsti di possibile pregiudizio per il debitore che consente la tutela immediata contro il ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata.
art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
È richiamato quale base normativa della riscossione di somme da soggetti pubblici, rilevante per la diretta impugnazione nei casi tassativi.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è un atto interno dell'amministrazione finanziaria, avente funzione meramente informativa: di regola non è autonomamente impugnabile nel processo tributario.
- La diretta impugnazione del ruolo o della cartella di pagamento invalidamente notificata è ammessa solo quando il debitore dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tassative previste dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
- La disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 opera anche nei giudizi pendenti e incide sull'interesse ad agire, che deve sussistere e essere provato fino alla decisione.
- Se l'atto concretamente impugnato è un estratto di ruolo e non ricorrono i presupposti legali di tutela immediata, il ricorso è inammissibile.
- Nel procedimento di decisione accelerata, la manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso può comportare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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