Cassazione Civile, Ordinanza n. 09203/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore servizio)
La controversia
Una utente del servizio idrico conveniva in giudizio la società gestrice del servizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la non potabilità dell'acqua erogata, in ragione dell'eccessiva concentrazione di arsenico. Il giudice di pace accoglieva la domanda e respingeva anche la chiamata in garanzia della Regione Lazio. In appello il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di garanzia proposta contro la Regione, ritenendo che la controversia investisse anche l'esercizio di poteri amministrativi e la gestione del servizio pubblico. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria dell'utente, sostenendo che la lite riguardasse la riduzione della tariffa fissata in sede amministrativa e quindi la legittimità di atti autoritativi; con il secondo ha denunciato violazione della normativa di settore e dell'art. 1218 c.c. per avere il Tribunale negato la giurisdizione ordinaria sulla manleva verso la Regione; con il terzo ha lamentato omesso esame di fatti e documenti relativi al ruolo diretto della Regione nella gestione emergenziale del servizio idrico e nella causazione dell'inadempimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la domanda risarcitoria dell'utente per acqua non potabile attiene al rapporto individuale di utenza ed è devoluta al giudice ordinario; di riflesso, anche la domanda di garanzia impropria proposta dal gestore contro la Regione segue la giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi la diversa giurisdizione sulla gestione del servizio in astratto.
Norme richiamate
è richiamato come norma sul motivo di ricorso per difetto di giurisdizione
è richiamato come parametro per dedurre violazione di legge
è richiamato come parametro per dedurre omesso esame di un fatto decisivo
è richiamato per la trattazione in camera di consiglio
è evocato quale norma sulla responsabilità contrattuale del gestore
è richiamato dal Tribunale per fondare la giurisdizione amministrativa, ma la Corte ne esclude l'applicazione alla domanda di garanzia riflessa
è citato dalla ricorrente come normativa di settore del servizio idrico
art. 9 direttiva CEE 3 novembre 1998, n. 83
è indicata come fonte sovranazionale che impone livelli minimi di potabilità dell'acqua
art. 13 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31
è indicato come attuazione interna della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
artt. 9, 12 e 13 d.lgs. 31/2001
sono richiamati dalla ricorrente come disciplina della materia dell'acqua potabile
è richiamata dalla ricorrente quale ulteriore fonte di disciplina del servizio idrico
art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
è citato solo nel quadro ricostruttivo della giurisprudenza sulla giurisdizione nei servizi pubblici
è citata nel quadro ricostruttivo della giurisdizione sui servizi pubblici
Corte cost. sentenza n. 204 del 2004
è richiamata per il principio secondo cui la giurisdizione esclusiva richiede l'inerenza della controversia a una situazione di potere della P.A.
Massime di principio
- La domanda dell'utente che lamenti la non potabilità dell'acqua erogata dal gestore del servizio idrico e chieda la riduzione del corrispettivo o il risarcimento del danno riguarda il rapporto individuale di utenza e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e ai fatti posti a fondamento della pretesa, non alla mera presenza sullo sfondo di atti amministrativi o di scelte organizzative della pubblica amministrazione.
- L'inadempimento del gestore che eroghi acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità integra una responsabilità contrattuale nell'ambito del rapporto di utenza.
- La domanda di garanzia impropria proposta dal gestore nei confronti dell'ente pubblico segue la giurisdizione della domanda principale: se la pretesa dell'utente appartiene al giudice ordinario, anche la garanzia riflessa resta devoluta al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa nei servizi pubblici presuppone che la controversia investa l'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione; non ricorre quando la lite è confinata ai rapporti individuali tra gestore e utente.
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