Cassazione Civile, Ordinanza n. 09446/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso dall’Amministrazione finanziaria, con cui veniva riqualificata una serie di cessioni di merci e attrezzature effettuate tra il 2010 e il 2014 dalla società originaria a favore di una nuova società, come unica cessione verbale di azienda, soggetta a registrazione d’ufficio ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente, riducendo il valore dell’azienda; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione l’Agenzia deduceva, con un motivo, la violazione dell’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986 e delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente presunto, senza riscontri, la coincidenza tra i beni oggetto di un contratto estimatorio del 7 gennaio 2010 e le merci poi vendute nel quadriennio, con il rischio di duplicazione d’imposta. La società contribuente proponeva tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme tributarie sull’abuso del diritto e sulla registrazione, lamentando che la CTR avesse escluso erroneamente l’elusione fiscale e non avesse valorizzato il preteso vantaggio fiscale/obiettivo extratributario di sottrarre il patrimonio aziendale a possibili azioni dei lavoratori; omesso esame e violazione dell’onere della prova per non avere la CTR pronunciato sulle sue deduzioni circa l’assenza di indebito vantaggio fiscale. L’Agenzia proponeva poi ricorso incidentale con due motivi, contestando a sua volta la motivazione apparente e la ripartizione dell’onere probatorio sulla coincidenza dei beni. La Corte qualifica il primo ricorso dell’Agenzia come principale e quello della società come incidentale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale autonomamente proposto dall’Agenzia perché tardivo/successivo alla consumazione del potere di impugnazione, respinge nel merito il ricorso principale dell’Ufficio e il ricorso incidentale della società, e compensa le spese.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e il ricorso incidentale della società contribuente. Dichiara inoltre inammissibile il ricorso incidentale separatamente proposto dall’Agenzia, ritenendolo tardivo rispetto alla consumazione del potere di impugnazione, poiché successivo al ricorso principale. Sul merito, ritiene infondate le censure di entrambe le parti: la motivazione della CTR non è apparente perché consente di ricostruire la ratio decidendi, ancorata alla qualificazione della fattispecie come cessione verbale di azienda; inoltre, per la registrazione d’ufficio di tale cessione non è necessario un contraddittorio preventivo in senso pieno quando non sia contestato uno specifico abuso di diritto, e la prova presuntiva della coincidenza tra beni estimati e beni venduti è ritenuta logicamente e giuridicamente coerente con i dati di causa. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza. È disposto l’onere dell’ulteriore contributo unificato solo nei confronti della parte privata ricorrente incidentale, non per l’Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 54, comma 5, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta"
Per la registrazione d’ufficio della cessione verbale di azienda, l’Ufficio può emettere avviso di liquidazione al soggetto obbligato al pagamento dell’imposta; la prova della fattispecie può essere indiretta tramite presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"Sono soggetti a registrazione i contratti verbali: (...) di trasferimento e di affitto di aziende"
La cessione verbale di azienda è soggetta a registrazione, anche quando l’esistenza del contratto sia desunta in via indiretta.
art. 10, lett. d), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza"
Indica i soggetti obbligati a richiedere la registrazione per gli atti da registrare d’ufficio.
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La riqualificazione ex art. 20 presuppone un atto scritto già registrato; non si applica ai contratti verbali, distinguendosi dalla registrazione d’ufficio ex art. 15.
art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
È istituto distinto dalla registrazione d’ufficio: consente di disconoscere vantaggi fiscali indebiti derivanti da operazioni abusive prive di sostanza economica; non opera automaticamente nella fattispecie di cessione verbale di azienda.
Richiama la ripartizione dell’onere della prova; nella specie la Corte ritiene che la prova presuntiva della cessione verbale potesse essere correttamente desunta dagli indizi valorizzati dal giudice di merito.
Le presunzioni semplici sono ammissibili per provare indirettamente la cessione verbale di azienda.
Il giudice di merito può fondare l’accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di violazione della regola legale o di motivazione logicamente inesistente o apparente.
art. 111 Cost.
La sentenza deve avere una motivazione che superi il minimo costituzionale; la motivazione apparente è nulla solo se non consente il controllo sulla ratio decidendi.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la decisione deve esporre le ragioni della decisione; la nullità per motivazione manca solo in caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare violazioni di legge, compresa la falsa applicazione delle norme sulle presunzioni e sull’imposta di registro.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico, non la mera omessa valutazione di deduzioni difensive o questioni giuridiche.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla parte, ma la Corte lo considera non pertinente alla censura proposta, perché riguarda formalità procedimentali non traducibili nel vizio dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione può operare l’ulteriore contributo unificato; non si applica all’Amministrazione dello Stato che fruisce della prenotazione a debito.
Massime di principio
- La registrazione d’ufficio di un contratto verbale di trasferimento d’azienda può essere fondata su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; non occorre necessariamente la prova diretta dell’atto.
- La riqualificazione di una complessiva operazione come cessione verbale di azienda, ai fini dell’imposta di registro, è distinta dalla disciplina antiabuso: l’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 presuppone un atto scritto già registrato, mentre l’art. 10-bis L. n. 212/2000 riguarda l’indebito vantaggio fiscale derivante da operazioni abusive.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire la ratio decidendi o risulta logicamente incomprensibile; non basta che la parte la reputi errata o insufficiente nel merito.
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile come vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. la mera omessa valutazione di deduzioni difensive o questioni giuridiche; è richiesto l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Una volta proposto il ricorso principale per cassazione, il successivo ricorso della stessa parte contro la medesima sentenza, se autonomamente proposto, è inammissibile per consumazione del potere di impugnazione, restando eventualmente valutabile solo come controricorso nei limiti difensivi.
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