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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33143/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente impugnava il licenziamento intimatogli per giusta causa da una società, dopo che la Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda di accertamento dell'illegittimità del recesso e le correlate pretese economiche. La controversia nasceva dal fatto che il lavoratore, secondo l'addebito disciplinare, aveva comunicato solo successivamente di aver assunto e mantenuto cariche nei consigli di amministrazione di quattro consorzi, ritenuti svolgere attività in concorrenza e partecipati da società del gruppo dell'impresa datrice, e non aveva dismesso tali incarichi dopo il trasferimento del rapporto alla società cessionaria. In appello la società otteneva il riconoscimento della giusta causa, con esclusione anche delle domande accessorie relative a indennità supplementare, preavviso, ferie non godute e danno all'immagine. In cassazione il ricorrente articolava tredici motivi, denunciando: violazione degli artt. 2105 e 2119 c.c. per insussistenza di una condotta concorrenziale o antigiuridica; violazione dei canoni di buona fede e correttezza e del parametro di diligenza; erronea valorizzazione della mera potenzialità lesiva della condotta; errata applicazione della clausola generale di giusta causa e della proporzionalità della sanzione; violazione del CCNL dirigenti; erronea considerazione dell'autonomia giuridica dei consorzi; nullità per motivazione apparente; omessa pronuncia o omesso esame sulle istanze istruttorie; errata quantificazione delle indennità supplementare e sostitutiva del preavviso; mancato riconoscimento dell'indennità ferie; violazione delle norme sul danno all'immagine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sette motivi perché essi non denunciavano reali errori di diritto, ma miravano a una diversa rivalutazione del fatto e della sua idoneità a integrare la giustificatezza o la giusta causa del licenziamento del dirigente, valutazione rimessa al giudice di merito. Ha escluso la nullità della motivazione, reputandola ampiamente sufficiente. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alle istanze istruttorie, perché impropriamente formulato come omesso esame di fatto decisivo. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulle indennità supplementare, sul preavviso e sul danno all'immagine, perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla legittimità del recesso. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulle ferie non godute, poiché la decisione di merito si reggeva su una pluralità di rationes autonome e una di esse non era stata adeguatamente censurata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 L. 604/1966

    La disciplina limitativa dei licenziamenti non si applica al rapporto dirigenziale, che resta nell'area della libera recedibilità.

  • art. 2119 c.c.

    Nel rapporto dirigenziale la giusta causa va letta alla luce del particolare rapporto fiduciario e può essere integrata anche da fatti che, pur non costituendo inadempimento in senso stretto, compromettono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

  • art. 2105 c.c.

    L'obbligo di fedeltà del lavoratore ha contenuto ampio e si integra con buona fede e correttezza, includendo il divieto di condotte extralavorative incompatibili con gli interessi del datore.

  • art. 1175 c.c.

    È richiamato quale parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto e nell'interpretazione dell'obbligo di fedeltà.

  • art. 1176 c.c.

    È richiamato come parametro di diligenza, ma la Corte evidenzia che la doglianza mirava solo a rivalutare il fatto.

  • art. 1375 c.c.

    Impone l'esecuzione del rapporto secondo buona fede, integrando l'obbligo di fedeltà.

  • art. 5 L. 604/1966

    È evocato nei motivi, ma la Corte non lo assume come decisivo, ritenendo che le censure tendano alla rivalutazione del merito.

  • art. 2106 c.c.

    È richiamato in tema di proporzionalità della sanzione, ma la censura è respinta perché diretta a contestare la valutazione di merito.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    È richiamato per l'interpretazione del CCNL, ma i motivi sono respinti o dichiarati inammissibili per difetto di confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 36 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'autonomia dei consorzi, ma la censura non è accolta.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La dedotta motivazione apparente è esclusa perché la sentenza contiene una motivazione effettiva e non meramente apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro processuale delle censure di legittimità; la Corte distingue i vizi di violazione di legge, motivazione apparente, omesso esame e omessa pronuncia, dichiarando inammissibili quelli formulati in modo non pertinente.

  • art. 112 c.p.c.

    L'eventuale omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito, non fatti processuali o istanze istruttorie.

  • art. 19 CCNL dirigenti

    È richiamato per l'indennità supplementare, ma le censure sono dichiarate inammissibili perché non colpiscono la ratio della sentenza.

  • art. 22 CCNL dirigenti

    È richiamato insieme all'art. 19 CCNL, senza che la Corte ne affermi una specifica interpretazione decisiva.

  • art. 2118 c.c.

    È richiamato in tema di preavviso, ma la relativa censura è inammissibile perché presuppone l'accoglimento dei motivi sul licenziamento, non verificatosi.

  • art. 2121 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per il preavviso, senza incidenza sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 2099 c.c.

    È richiamato in relazione alle indennità e alle ferie, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 2109 c.c.

    È richiamato per le ferie non godute, ma la domanda è respinta per difetto di prova e per la non confutata seconda ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in tema di onere della prova, specie per ferie e danno all'immagine, ma la Corte non ravvisa errori decisivi.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato nel motivo sulle ferie, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 418 c.p.c.

    È richiamato nel motivo sulle ferie, senza specifica rilevanza decisoria nel provvedimento.

  • art. 1223 c.c.

    È richiamato in tema di danno all'immagine, ma la relativa censura è inammissibile.

  • art. 1226 c.c.

    È richiamato per la liquidazione del danno all'immagine, senza accoglimento.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato quale norma generale della responsabilità aquiliana nel motivo sul danno all'immagine.

  • art. 2059 c.c.

    È richiamato in tema di danno non patrimoniale/danno all'immagine.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato nei motivi su ferie e retribuzioni, senza esito favorevole.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato nel motivo sul danno all'immagine.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato nel motivo sul danno all'immagine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    È richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro dirigenziale la nozione di giustificatezza del licenziamento è più ampia rispetto a quella di giustificato motivo o giusta causa del lavoro subordinato comune e può fondarsi su qualsiasi motivo oggettivamente apprezzabile, idoneo a incrinare il rapporto fiduciario, purché non arbitrario o pretestuoso.
  • L'obbligo di fedeltà del dirigente non si esaurisce nel divieto di concorrenza o di rivelazione di segreti, ma comprende anche condotte extralavorative o organizzative incompatibili con gli interessi del datore e potenzialmente lesive del vincolo fiduciario.
  • Ai fini della legittimità del licenziamento del dirigente è sufficiente la valutazione della potenzialità lesiva della condotta, senza necessità che il danno economico si sia concretamente realizzato.
  • Le censure di legittimità non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell'idoneità del comportamento ad integrare giusta causa o giustificatezza, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorso è inammissibile se non aggredisce in modo efficace tutte le ragioni poste a fondamento della decisione.
  • L'omessa pronuncia denunciabile ex art. 112 c.p.c. riguarda domande o eccezioni di merito, non la mancata decisione su istanze istruttorie o su meri fatti processuali.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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