Cassazione Civile, Ordinanza n. 33146/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, dal maggio 2020, di un emolumento denominato "superminimo non assorbibile" che due lavoratori rivendicavano nei confronti della società datrice di lavoro. Il beneficio era stato riconosciuto in passato in base a un accordo collettivo di salvaguardia del 28 aprile 1997 e a un contratto collettivo integrativo aziendale del 4 marzo 2010, poi disdettati dalla società. Il giudice di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dai lavoratori; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 2112, commi 1 e 3, c.c. e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che nel trasferimento d'azienda non fosse ammissibile una riduzione del livello retributivo e che il principio di irriducibilità della retribuzione impedisse il venir meno del superminimo; (2) in subordine, violazione dell'art. 2112 c.c., assumendo che il superminimo dovesse restare acquisito e non assorbibile, in applicazione del divieto di reformatio in peius e della disciplina europea sul trasferimento d'impresa; (3) ulteriormente in subordine, travisamento della prova e violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, censurando l'interpretazione dell'Accordo di salvaguardia del 28 aprile 1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il trasferimento d'azienda non impedisce al cessionario di applicare, dopo il trasferimento e nei limiti consentiti, il contratto collettivo a lui vigente, anche se più sfavorevole, e perché il divieto eurounitario riguarda il peggioramento al momento del trasferimento, non l'immutabilità indefinita delle condizioni retributive. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2103 c.c., osservando che il trattamento era fonte collettiva esterna e che il superminimo non risultava collegato a specifiche qualità professionali o mansioni tali da renderlo parte del contratto individuale e quindi intangibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché il vizio di travisamento della prova era prospettato fuori dai confini del ricorso per cassazione, sia perché la censura mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione dell'accordo collettivo, attività riservata al giudice di merito. È stata anche negata la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, perché la normativa europea era già stata interpretata e, comunque, il quesito proposto non era decisivo per la soluzione della lite. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Nel trasferimento d'azienda il cessionario può applicare ai lavoratori trasferiti il contratto collettivo vigente presso di sé, anche se più sfavorevole, salvo che presso il cessionario manchi una disciplina collettiva; la tutela eurounitaria impedisce solo che il trasferimento determini un peggioramento retributivo al momento della cessione per il solo fatto del trasferimento.
art. 2103 c.c.
La norma non impedisce la modifica in peius di clausole di fonte collettiva; un superminimo è intangibile come pattuizione individuale solo se destinato a compensare specifiche qualità professionali, mansioni o modalità di esecuzione della prestazione, circostanza non risultante nel caso esaminato.
art. 1362 c.c.
La censura sui criteri ermeneutici non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del testo negoziale rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
art. 1363 c.c.
L'interpretazione del contratto collettivo è riservata al giudice del merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali o motivazione illogica, non per richiesta di una lettura alternativa più favorevole.
art. 360 c.p.c.
Il travisamento della prova e i vizi motivazionali devono essere dedotti nei limiti propri del giudizio di legittimità; la mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze di causa non integra di per sé un vizio scrutinabile.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
La presenza di un orientamento di legittimità consolidato, senza elementi nuovi decisivi, legittima il rigetto del ricorso conforme al precedente.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è automatico su istanza di parte; non va disposto quando la questione sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea o non sia rilevante per la decisione della controversia.
art. 375 c.p.c.
La valutazione sulla trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda, la tutela del lavoratore mira a impedire un peggioramento delle condizioni di lavoro dovuto al solo trasferimento, ma non cristallizza indefinitamente il trattamento economico: dopo la cessione possono operare le dinamiche dei contratti collettivi applicabili al cessionario.
- Il contratto collettivo della cessionaria può disciplinare anche in senso meno favorevole il rapporto dei lavoratori trasferiti, purché non si realizzi una decurtazione immediata e diretta per il solo effetto del trasferimento rispetto al trattamento complessivamente goduto al momento della cessione.
- Un superminimo derivante da fonte collettiva non diventa automaticamente clausola individuale intangibile: per essere sottratto alle successive modifiche collettive deve risultare pattuito come compenso personale collegato a specifiche qualità, mansioni o modalità della prestazione.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova interpretazione del testo negoziale o una diversa lettura delle prove: la censura è ammissibile solo se indica puntualmente la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Il travisamento della prova non coincide con la semplice contestazione della valutazione del giudice di merito; esso richiede i presupposti rigorosi propri del rimedio esperibile e, se il fatto è stato oggetto di contraddittorio e decisione, non può essere trasformato in un surrettizio terzo grado di merito.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia va disposto solo se la questione di diritto dell'Unione è rilevante e non già chiarita; non è dovuto quando la risposta emerge da giurisprudenza consolidata o quando il quesito non è decisivo per la lite concreta.
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