Cassazione Civile, Ordinanza n. 33144/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, dal mese di maggio 2020, di un emolumento denominato "superminimo non assorbibile" che tre lavoratrici assumevano dovuto dalla società datrice di lavoro. Tale emolumento era previsto da un accordo collettivo di salvaguardia del 28 aprile 1997 e da un contratto collettivo integrativo aziendale del 4 marzo 2010. Dopo la disdetta di tali fonti collettive, la società aveva cessato di corrisponderlo. Le lavoratrici avevano ottenuto decreti ingiuntivi, poi revocati in primo grado e in appello. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2112, commi 1 e 3, e 2103 c.c., sostenendo che, in caso di trasferimento d'azienda verso soggetto che applica un contratto collettivo deteriore, non sarebbe consentita una riduzione dei livelli retributivi; 2) in subordine, violazione dell'art. 2112 c.c., assumendo che le differenze retributive avrebbero dovuto conservarsi come superminimo non assorbibile, insensibile alle successive modifiche peggiorative del trattamento collettivo, anche alla luce del divieto di reformatio in peius nel trasferimento d'azienda; 3) in ulteriore subordine, travisamento della prova e violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per l'interpretazione dell'accordo di salvaguardia del 28 aprile 1997. Hanno inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE sulla compatibilità dell'interpretazione dell'art. 2112, comma 3, c.c. con la direttiva 2001/23.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, secondo la giurisprudenza già consolidata richiamata, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda il cessionario può applicare il proprio contratto collettivo, anche se meno favorevole, una volta cessata o disdetta la disciplina collettiva originaria; il divieto eurounitario riguarda il peggioramento retributivo al momento del trasferimento e per il solo fatto del trasferimento, non l'evoluzione successiva delle condizioni contrattuali. Ha inoltre escluso che l'art. 2103 c.c. impedisse la modifica in peius di un trattamento che originava da fonte collettiva esterna al rapporto individuale, non essendo stata provata una specifica funzione individuale del superminimo tale da incorporarlo nel contratto individuale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il dedotto travisamento della prova e la censura sull'interpretazione del testo negoziale miravano, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del documento, attività non consentita in cassazione; inoltre, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta immune dai vizi denunciati. È stata anche respinta l'istanza di rinvio pregiudiziale, perché la questione non era nuova e non era rilevante nei termini prospettati dalle ricorrenti. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
in caso di trasferimento d'azienda il cessionario può applicare il proprio contratto collettivo, anche se deteriore, e il mantenimento delle condizioni collettive opera nei limiti temporali e contenutistici previsti dalla disciplina collettiva; non vi è intangibilità assoluta delle condizioni retributive oltre la scadenza o disdetta della fonte collettiva originaria.
non impedisce la modifica in peius di un trattamento economico che provenga da contratto collettivo esterno al rapporto individuale, salvo che il superminimo sia stato pattuito per compensare specifiche qualità, mansioni o modalità della prestazione e sia quindi incorporato nel contratto individuale.
le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale non possono tradursi nella richiesta di una nuova interpretazione del contratto o in una rivalutazione del fatto; il travisamento della prova va inquadrato nei limiti propri del motivo di ricorso e, se del caso, della revocazione per errore di fatto.
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
legittima il rigetto del ricorso quando la questione è già stata risolta da un orientamento consolidato della Corte di cassazione e non vi sono ragioni nuove per mutarlo.
la violazione dei canoni ermeneutici non può essere dedotta come mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
l'interpretazione complessiva del contratto resta riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali o motivazione illogica.
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale non è automatico su istanza di parte; non è necessario quando la questione è già stata interpretata dalla Corte di giustizia o non è rilevante ai fini della decisione concreta.
direttiva 2001/23/CE
tutela il mantenimento delle condizioni di lavoro convenute collettivamente dopo il trasferimento, ma nei limiti della durata e dell'efficacia del contratto collettivo; non impone al cessionario di conservare indefinitamente condizioni scadute o cessate.
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda, il lavoratore non può pretendere l'intangibilità indefinita del trattamento economico se esso deriva da fonti collettive che cessano di avere efficacia o vengono sostituite dal contratto collettivo applicabile presso il cessionario.
- Il divieto di peggioramento retributivo correlato al trasferimento opera con riguardo alla situazione esistente al momento della cessione e al solo fatto del trasferimento; non impedisce che, in un momento successivo, la retribuzione sia incisa dalle ordinarie dinamiche della contrattazione collettiva applicabile al nuovo datore.
- Un emolumento qualificato come 'superminimo' resta modificabile in senso peggiorativo se deriva da disciplina collettiva, salvo prova che sia stato incorporato nel contratto individuale per compensare specifiche qualità professionali, mansioni o modalità della prestazione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova interpretazione del testo contrattuale o una diversa ricostruzione del materiale probatorio: il sindacato della Cassazione è limitato alla violazione dei canoni legali di ermeneutica e ai vizi motivazionali nei ristretti limiti consentiti.
- Il travisamento della prova, quando denunciato al di fuori dei presupposti processuali appropriati, non integra di per sé un valido motivo di ricorso per cassazione e può richiedere gli strumenti processuali diversi previsti dall'ordinamento.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non va disposto automaticamente a richiesta di parte, ma solo se la questione europea è effettivamente rilevante, non già chiarita dalla giurisprudenza unionale e non esente da dubbi interpretativi ragionevoli.
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