Cassazione Civile, Ordinanza n. 33058/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva differenze contributive conseguenti all'impiego, tra luglio 2012 e ottobre 2013, di associati in partecipazione in numero superiore a tre. La società resistente svolgeva attività legate agli apparecchi di intrattenimento e gestiva sul territorio nazionale 73 sale giochi, affidandone la conduzione a 183 associati in partecipazione. Nei giudizi di merito l'opposizione era stata accolta perché il limite numerico di tre associati, previsto dall'art. 2549 c.c. come modificato dalla L. n. 92/2012, era stato ritenuto riferibile a ciascuna unità produttiva e non all'impresa nel suo complesso. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2549 c.c., sostenendo che il limite andasse riferito alla medesima attività o affare dell'impresa, e non alla singola unità produttiva; la società resisteva con controricorso, sostenendo la correttezza dell'interpretazione accolta nei gradi di merito e prospettando anche profili di incostituzionalità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata l'interpretazione che ancorava il limite dei tre associati alla singola unità produttiva, affermando invece che esso va riferito a ciascun affare o a ciascuna delle attività produttive proprie dell'impresa, indipendentemente dalla loro eventuale articolazione in più unità produttive.
Norme richiamate
Nel testo introdotto dalla L. n. 92/2012, il limite di tre associati con apporto anche lavorativo non si riferisce alla singola unità produttiva, ma alla medesima attività/affare dell'impresa; il superamento del limite comporta la trasformazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
art. 1, comma 28, L. n. 92/2012
Ha aggiunto all'art. 2549 c.c. il secondo comma che pone il limite numerico e la conseguenza trasformativa in caso di violazione.
art. 86, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
È richiamato come antecedente normativo di una disciplina restrittiva e antielusiva dell'associazione in partecipazione con apporto lavorativo.
È richiamato come conferma della linea restrittiva, avendo poi escluso che l'apporto dell'associato persona fisica possa consistere, anche solo in parte, in prestazione di lavoro.
art. 41 Cost.
La Corte osserva che il bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela del lavoro è rimesso alla discrezionalità del legislatore.
art. 35 Cost.
La Corte richiama la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni quale controbilanciamento costituzionale alla libertà d'impresa.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
È richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nel testo dell'art. 2549 c.c. modificato dalla L. n. 92/2012, il limite massimo di tre associati con apporto lavorativo va riferito all'affare o all'attività produttiva cui l'associazione in partecipazione accede, non alla singola articolazione organizzativa o unità produttiva in cui l'impresa si suddivide.
- La nozione di unità produttiva non coincide con quella di attività rilevante ai fini del limite legale: una medesima attività d'impresa può essere distribuita in più unità produttive senza che ciò sposti il parametro di riferimento della norma.
- La disciplina dell'associazione in partecipazione con apporto lavorativo ha finalità spiccatamente antielusive; ove il limite legale sia superato, la legge prevede la conversione di tutti i rapporti interessati in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- La scelta legislativa di introdurre un limite numerico immediatamente operativo, senza disciplina transitoria, rientra nella discrezionalità del legislatore e non è di per sé incompatibile con i parametri costituzionali evocati.
- Il principio di indisponibilità del tipo contrattuale non impedisce la conversione del rapporto in lavoro subordinato quando la qualificazione legale derivi dalla violazione di norme imperative poste a tutela del lavoro.
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