Cassazione Civile, Ordinanza n. 33074/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore qualificato come comandante e membro di un organismo tecnico-sindacale, per alcune comunicazioni inviate tramite una mailing list sindacale ritenute dalla società gravemente lesive del vincolo fiduciario e dell’immagine aziendale. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegra e condannando la società al risarcimento pari a cinque mensilità, oltre contributi. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) carenza di interesse ad agire del lavoratore, già reintegrato in altro giudizio ex art. 28 l. n. 300/1970; 2) nullità della sentenza per motivazione generica e/o per relationem; 3) violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 18 l. n. 300/1970, sostenendo la sussistenza della giusta causa perché le frasi erano offensive e la mailing list era potenzialmente accessibile a un numero indeterminato di destinatari; 4) nullità della motivazione sul punto della qualifica dirigenziale, contestando l’affermazione di pseudo-dirigenza e quindi l’applicabilità della tutela reintegratoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: l’interesse ad agire del lavoratore sussisteva perché il giudizio mirava anche a ottenere il risarcimento da art. 18 l. n. 300/1970; la motivazione per relationem non era nulla, essendo intellegibili le ragioni della decisione; non vi era violazione dell’art. 2119 c.c. perché la censura investiva accertamenti di fatto sulla platea dei destinatari della mailing list, non sindacabili in cassazione; la motivazione sulla pseudo-dirigenza non era apparente e, dunque, era corretta l’applicazione della tutela reintegratoria. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l’interesse ad agire è ravvisabile quando la parte persegue un’utilità concreta e attuale, qui individuata anche nella domanda risarcitoria conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza non è nulla se la motivazione, pur sintetica o per relationem, consente di comprendere in modo chiaro e univoco le ragioni della decisione.
art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.
è consentita la motivazione per relationem e il rinvio a precedenti conformi, purché le ragioni del decisum restino attribuibili al giudice e intellegibili.
art. 111 Cost.
la motivazione per relationem non viola di per sé il canone costituzionale di motivazione, se la decisione è riconducibile all’organo giudicante.
le espressioni offensive verso il datore non integrano necessariamente giusta causa se contenute in comunicazioni dirette a un gruppo determinato e non a una platea indeterminata.
nel regime applicabile ratione temporis, la declaratoria di illegittimità del licenziamento comporta la tutela reintegratoria e il risarcimento nei limiti riconosciuti dalla Corte territoriale.
il precedente reintegro ottenuto in sede antisindacale non esclude di per sé l’interesse del lavoratore a una distinta azione per l’illegittimità del licenziamento e per le ulteriori conseguenze risarcitorie.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di collaborazione del prestatore, ma non è accolto come base decisiva della censura.
la disciplina limitativa del licenziamento non si applica ai dirigenti convenzionali, salvo il caso degli pseudo-dirigenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’interesse ad agire permane quando, pur in presenza di una reintegrazione già ottenuta in altro giudizio, la nuova azione consente di conseguire un ulteriore e autonomo bene della vita, come un diverso titolo risarcitorio connesso all’illegittimità del licenziamento.
- La motivazione della sentenza non è nulla solo perché redatta sinteticamente o per relationem: occorre che le ragioni della decisione siano comunque chiaramente imputabili al giudice e comprensibili dalle parti e dal giudice di legittimità.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione accertamenti di fatto, come la reale ampiezza dei destinatari di una comunicazione telematica o la concreta idoneità offensiva del mezzo usato.
- Le espressioni offensive rivolte al datore di lavoro non integrano giusta causa di licenziamento quando siano contenute in comunicazioni dirette a un gruppo determinato di soggetti e non a una platea indeterminata di terzi, perché in tale contesto non si configura, di regola, una lesione della reputazione aziendale verso l’esterno.
- Ai fini dell’applicabilità della tutela propria del licenziamento illegittimo, la qualifica formale di dirigente non è decisiva se il lavoratore è in realtà uno pseudo-dirigente, ossia se le sue mansioni e responsabilità non corrispondono alla declaratoria contrattuale dirigenziale.
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