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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33078/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 27 dicembre 2018 da una società a un proprio dipendente. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del recesso, ritenendo che la motivazione fosse del tutto generica e riferita a un evento futuro e incerto, ossia la riduzione del fatturato nel 2019, e non a una situazione attuale esistente al momento del licenziamento; aveva inoltre ritenuto che la documentazione prodotta dall'impresa avesse contenuto solo previsionale, fosse parziale e incompleta e non rappresentasse la reale situazione aziendale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2 e 3 L. 604/1966, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe adottato un approccio formalistico alla motivazione del licenziamento ed avrebbe indebitamente sindacato nel merito la scelta organizzativa aziendale, poiché la perdita di fatturato dedotta sarebbe stata la conseguenza di una perdita di clienti già attuale al momento del recesso, comprovata dalla documentazione prodotta; (2) violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato esame della documentazione attestante la perdita di clientela e di fatturato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata si è conformata al principio per cui il giustificato motivo oggettivo deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, e la verifica della situazione esistente a tale data costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che l'eventuale omesso esame di documenti non integra omessa pronuncia, che riguarda solo domande o eccezioni; inoltre la Corte d'appello aveva espressamente affermato di aver considerato i documenti prodotti, sicché la doglianza attiene al valore probatorio e al merito, non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e con l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 604/1966

    Il giustificato motivo oggettivo va valutato in base a circostanze di fatto realmente esistenti al momento del recesso, non su eventi futuri o solo eventuali.

  • art. 2 L. 604/1966

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della doglianza sul licenziamento, in combinazione con l'art. 3, senza una autonoma elaborazione della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su domande o eccezioni; non è configurabile per il mancato o contestato esame di singoli documenti.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La censura ex art. 132 n. 4 c.p.c. è stata dedotta dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse presente e che la doglianza investisse il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametra l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento deve essere sorretto da ragioni attuali e concretamente esistenti al momento della comunicazione del recesso; non è sufficiente richiamare eventi futuri, incerti o meramente proiettati.
  • La verifica della concreta sussistenza delle ragioni organizzative o economiche poste a base del licenziamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • L'omessa valutazione o il contestato esame di documenti non integrano, di per sé, omessa pronuncia; quest'ultima ricorre solo quando il giudice ometta di decidere su domande o eccezioni ritualmente proposte.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una doglianza di violazione dell'art. 112 c.p.c. o di nullità della sentenza, se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione gli elementi istruttori dedotti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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