Sentenza del 10/07/2024 n. 18866 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2005, emessi dopo una verifica della Guardia di Finanza su quattro vendite immobiliari del complesso Residence Paradiso. L’Ufficio riteneva sottostimati i corrispettivi dichiarati, valorizzando la provvigione immobiliare dichiarata al 13%, ritenuta incongrua rispetto ai dati disponibili, e mutui bancari agli acquirenti di importo superiore ai prezzi indicati negli atti. Ne erano derivati maggiori redditi societari e, per trasparenza, maggiori redditi IRPEF in capo ai soci, oltre agli accertamenti societari per IVA e IRAP. La CTP di Sassari aveva respinto i ricorsi; la CTR aveva accolto parzialmente gli appelli, rideterminando il reddito imponibile in 67.670 euro. L’Agenzia contestava che la CTR avesse escluso, senza adeguata valutazione complessiva, la gravità, precisione e concordanza degli indizi. I contribuenti, con ricorsi incidentali, lamentavano sia la mancata partecipazione di tutti i soci nei giudizi sia l’errata valutazione degli elementi probatori e delle contestazioni da loro mosse.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi dei ricorsi principali dell’Agenzia: la CTR aveva svalutato in modo assertivo gli indizi, senza spiegare il percorso valutativo e senza considerarli nella loro sintesi. In particolare, la differenza tra mutuo e prezzo dichiarato può costituire un indizio idoneo a fondare l’accertamento; la decisione di merito non aveva chiarito quali ulteriori spese o circostanze giustificassero mutui superiori ai limiti ordinari di finanziabilità. Il primo motivo incidentale dei contribuenti, relativo al litisconsorzio necessario, è stato dichiarato inammissibile: i giudizi autonomi di società e soci erano stati esaminati in modo coordinato e decisi con motivazioni identiche, così da escludere il rischio di giudicati contrastanti; la Cassazione aveva inoltre disposto la riunione e l’integrazione del contraddittorio. Il secondo motivo incidentale è stato rigettato. La definizione agevolata aveva riguardato soltanto somme provvisorie iscritte a ruolo e non aveva fatto cessare la materia del contendere sugli avvisi di accertamento. Le sentenze della CTR sono state cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la decisione sulle spese di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto dai controricorrenti per i ricorsi incidentali, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 2729 c.c. — presunzioni semplici
Se è sicuramente devoluto al monopolio del giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell'invocato art. 360 n. 3 cod. proc. civ., se, violando i succitati criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso, ove valutati nella loro sintesi.
Il giudice di merito valuta gli indizi, ma deve applicare correttamente i criteri legali della prova presuntiva e considerarne anche la forza complessiva. La Cassazione può censurare la decisione quando singoli elementi vengono liquidati separatamente senza valutarne la possibile rilevanza congiunta.
la prova dell'esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili, può essere desunta anche sulla base di presunzioni, secondo gli ordinari criteri induttivi
Per gli accertamenti relativi a ricavi immobiliari non dichiarati, l’Amministrazione può basarsi su presunzioni semplici secondo i criteri ordinari. La soppressione della presunzione legale fondata sul valore normale non impedisce l’uso di indizi concreti, purché siano valutati correttamente; i soli valori OMI, invece, non bastano senza ulteriori elementi.
Art. 14 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Qualora, però, l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un'identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 cod. proc. civ., piuttosto che l'annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la "ratio" del litisconsorzio necessario.
Nelle controversie sulla rettifica dei redditi di una società di persone e dei soci sussiste, in linea di principio, litisconsorzio necessario. Tuttavia, se società e soci hanno impugnato autonomamente gli atti e i giudizi sono stati trattati in modo coordinato con decisioni identiche, la riunione in Cassazione può soddisfare la finalità del contraddittorio senza annullare le decisioni di merito.
il motivo non supera lo scrutinio di ammissibilità ex art. 360-bis, n. 1 cod. proc. civ., scrutinio che, secondo l'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite con la sentenza 21/03/2017, n. 715, deve essere svolto relativamente ad ogni singolo motivo con riferimento al momento della decisione.
L’ammissibilità del singolo motivo va valutata autonomamente e con riferimento al momento in cui la Cassazione decide; il motivo è inammissibile quando non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento di legittimità applicabile.
Art. 3, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
la definizione agevolata invocata dai contribuenti aveva avuto ad oggetto le sole somme richieste con le cartelle n. (Omissis) recanti esclusivamente le somme affidate a titolo provvisorio in pendenza di giudizio
Nel caso concreto, la rottamazione delle cartelle ha interessato soltanto somme provvisorie iscritte a ruolo durante il giudizio e non gli importi definitivi oggetto degli avvisi di accertamento. Perciò non ha determinato la cessazione della materia del contendere su questi ultimi.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del controricorrente, per tutti e tre i ricorsi incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla disposizione, la parte che propone un ricorso incidentale è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle vendite immobiliari, un mutuo erogato all’acquirente per un importo superiore al prezzo dichiarato può costituire un indizio idoneo a giustificare la rettifica del corrispettivo, soprattutto se si combina con altri elementi; non determina però automaticamente l’accertamento e deve essere valutato nel quadro complessivo dei fatti.
- Il giudice non può limitarsi a dichiarare che gli indizi sono inidonei: deve spiegare il percorso logico seguito e valutarne la convergenza. Una valutazione apodittica o atomistica può essere censurata in Cassazione per violazione dei criteri sulle presunzioni.
- Nell’accertamento di ricavi immobiliari non dichiarati, l’Amministrazione può usare presunzioni semplici anche dopo la soppressione della presunzione legale basata sul valore normale; i valori OMI, da soli, non sono normalmente sufficienti e richiedono ulteriori riscontri.
- Nelle controversie relative a società di persone e soci, il litisconsorzio necessario è la regola, ma la trattazione coordinata di impugnazioni autonome, con decisioni uniformi e senza rischio di giudicati contrastanti, può consentire la riunione dei procedimenti invece dell’annullamento delle sentenze.
- La rottamazione di cartelle che contengono soltanto somme provvisorie in pendenza di giudizio non estingue, di per sé, la controversia sugli avvisi di accertamento e sulle somme accertate non comprese nelle cartelle.
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