Sentenza del 10/07/2024 n. 18869 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso due avvisi di accertamento per IRAP e IRES, relativi ai periodi d’imposta 2007 e 2008, assumendo che LIFIN SA, pur formalmente residente in Lussemburgo, fosse effettivamente amministrata in Italia, a Trento, presso gli uffici di ARGO Srl. Gli indizi addotti erano le email ricevute da A.A. tra febbraio e luglio 2007, la mancata prova che le assemblee si tenessero in Lussemburgo e il rinvenimento di denaro presso ARGO. Dopo l’annullamento degli avvisi da parte della CTR, l’Agenzia ha denunciato in cassazione l’omesso esame di fatti decisivi (email, agende personali e prova del luogo di svolgimento dei consigli di amministrazione). In via incidentale, le società hanno contestato la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e della cooperazione amministrativa con il Lussemburgo, invocando anche il diritto UE e chiedendo, in subordine, rinvio pregiudiziale e questione di legittimità costituzionale; hanno inoltre impugnato la compensazione delle spese disposta dalla CTR.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia: le email e il dominio erano già stati esaminati dalla CTR, sicché la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove; la residenza di A.A. non era decisiva ai fini dell’art. 73, comma 3, TUIR. La questione della mancata prova del luogo dei consigli di amministrazione non riguardava un fatto storico omesso e, comunque, l’onere di dimostrare che si tenessero in Italia gravava sull’Agenzia. È stata inoltre esclusa la possibilità di rivalutare in cassazione i singoli indizi, spettando al giudice di merito apprezzarli complessivamente. I primi due motivi incidentali e la richiesta di rinvio pregiudiziale sono stati assorbiti, essendo le società vittoriose in appello e non essendo stato accolto il ricorso principale. È stato rigettato il terzo motivo incidentale: per il giudizio instaurato il 6 marzo 2014 si applicava la disciplina delle spese anteriore alla riforma del 2015 e la complessità della materia è stata ritenuta ragione idonea alla compensazione. La sentenza della CTR, che aveva annullato gli avvisi, resta quindi ferma. Spese di cassazione compensate. Le ricorrenti incidentali sono tenute, se dovuto, all’ulteriore contributo unificato; tale obbligo non è stato disposto per l’Agenzia, anch’essa soccombente e ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l'omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi.
Il motivo consente di denunciare l’omissione di un fatto storico, controverso e decisivo, non di contestare la sufficienza della motivazione o chiedere una nuova valutazione delle prove. Il fatto deve essere tale che, se considerato, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
Art. 73, comma 3, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La disposizione era quella applicabile alla contestazione della residenza fiscale di LIFIN SA. La Corte ha ritenuto non decisiva, ai fini della censura proposta, la prova della residenza personale di A.A. e ha precisato che spettava all’Agenzia dimostrare che i consigli di amministrazione si tenessero in Italia.
Art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 92, comma 2, c.p.c.
Ad avviso di questa Corte si tratta di una valutazione congrua, idonea a fondare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell' art. 15 , comma secondo, D.Lgs. 546/1992 , nella formulazione applicabile ratione temporis.
Poiché il giudizio era stato instaurato il 6 marzo 2014, si applicava la disciplina anteriore alla modifica del 2015, che rinviava all’art. 92 c.p.c. In base a tale disciplina, la complessità della materia è stata giudicata una ragione sufficiente per compensare le spese.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha disposto l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, per le ricorrenti incidentali, risultate soccombenti sul ricorso incidentale; non lo ha applicato all’Agenzia perché anch’essa soccombente e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In cassazione, l’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico specifico, discusso e decisivo; non permette di contestare il peso attribuito dal giudice di merito alle prove o di ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Gli indizi sulla residenza fiscale di una società devono essere valutati nel loro insieme: non è sufficiente isolare singoli elementi e sostenere che ciascuno avrebbe dovuto condurre a una conclusione diversa.
- Quando l’Amministrazione contesta che una società estera sia amministrata in Italia, grava su di essa l’onere di provare i fatti posti a fondamento della contestazione, compreso il luogo in cui si svolgevano le riunioni degli organi amministrativi.
- La residenza personale dell’amministratore e la residenza fiscale della società sono profili distinti: la prima non determina automaticamente la seconda e la sua prova può non essere decisiva rispetto al criterio legale applicabile alla società.
- La disciplina delle spese processuali va individuata in base alla data di instaurazione del giudizio; una riforma successiva non si applica automaticamente ai procedimenti già iniziati.
- La compensazione delle spese può essere confermata quando la disciplina applicabile consente di valorizzare una ragione adeguatamente esplicitata, quale la complessità della materia.
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