Sentenza del 10/07/2024 n. 337 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’atto di recupero notificato il 15 settembre 2023, relativo ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo maturati nel 2017-2019 e compensati nel 2019-2021. L’Ufficio aveva recuperato € 59.238,47 di crediti, oltre interessi e sanzioni, per complessivi € 126.080,99, ritenendo che i progetti riguardassero soltanto nuove ricette e gusti, non attività agevolabili. La contribuente ha contestato, tra l’altro, la violazione del contraddittorio, l’assenza di un parere tecnico del Mi.S.E., l’applicazione retroattiva del Manuale di Frascati, la valutazione dei progetti e l’entità delle sanzioni; ha prodotto relazioni peritali e documentazione sui costi.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, con decisione del 4 giugno 2024, ha accolto il ricorso e annullato integralmente l’atto di recupero. Ha respinto la censura sul contraddittorio preventivo, poiché la società aveva ammesso di non aver risposto all’invito trasmesso via PEC il 12 maggio 2022. Nel merito ha ritenuto documentate e pertinenti le spese, supportate da perizie non confutate; ha escluso che il Manuale di Frascati fosse applicabile ai periodi 2017-2019, essendo divenuto rilevante per legge con l’art. 1, comma 200, della legge n. 160/2019. Ha inoltre rilevato che, in presenza di valutazioni tecniche necessarie, l’omessa acquisizione del parere del Mi.S.E. lasciava l’Ufficio in grave carenza difensiva. Il motivo sulle sanzioni è rimasto assorbito; la Corte ha osservato che, anche seguendo la tesi dell’Ufficio, il credito sarebbe stato non spettante e non inesistente. L’Agenzia è stata condannata a pagare € 6.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, contributo unificato, IVA se dovuta e Cassa. La sospensione cautelare era stata concessa con ordinanza del 23 febbraio 2024; l’Agenzia ha poi depositato l’atto di sospensione relativo alla cartella notificata il 4 aprile 2024.
Norme richiamate
Il Manuale di Frascati, addotto dall'Ufficio, non è richiamato dalle norme speciali vigenti negli anni d'imposta 2017-2018-2019, nei quali sono maturati i crediti, ancorché utilizzati in compensazione negli anni d'imposta 2019-2021.
La spettanza dei crediti maturati nel 2017-2019 va valutata secondo la disciplina speciale vigente in quegli anni; la Corte non ha applicato retroattivamente criteri successivi per escludere i progetti.
Art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Il Manuale predetto è infatti divenuto applicabile normativamente solo con la introduzione del comma 200 dell'art. 1 della L. 27/12/2019 n. 160.
Secondo la decisione, il riferimento normativo al Manuale di Frascati è intervenuto con questa disposizione e non può essere utilizzato per valutare retroattivamente crediti maturati negli anni precedenti.
Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. (decreto legislativo non ulteriormente identificato nel testo)
In ogni caso, anche se non è pacifica l'obbligatorietà della richiesta del parere del Mi.S.E., qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, dopo l'introduzione del comma 5 bis all'art. 7 del D.LGS. l'omissione di tale strumento probatorio comporta una grave carenza difensiva per l'Ufficio.
Quando la verifica richiede valutazioni tecniche sull’ammissibilità delle attività o sulla pertinenza e congruità dei costi, la mancata acquisizione del parere tecnico può indebolire gravemente la prova dell’Ufficio, anche se la sua obbligatorietà in assoluto non è pacifica.
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
La disposizione è richiamata nel provvedimento in relazione all’invito documentale notificato alla società; la Corte ha respinto la censura sul contraddittorio rilevando che la contribuente non aveva risposto all’invito.
Massime di principio
- La mancata risposta a un invito istruttorio può rendere infondata una censura basata sull’omesso contraddittorio, se l’Amministrazione aveva effettivamente richiesto alla contribuente di produrre documenti o interloquire prima dell’atto.
- Per i crediti d’imposta di ricerca e sviluppo occorre applicare la disciplina vigente nel periodo in cui il credito è maturato; criteri introdotti successivamente non vanno applicati retroattivamente senza una base normativa che lo consenta.
- Il contribuente deve documentare i costi e i presupposti sostanziali del credito. Relazioni tecniche e documentazione contabile possono sostenere la pretesa, specialmente quando l’Ufficio non le confuta nel merito.
- Se la contestazione dell’Ufficio richiede competenze tecniche sull’ammissibilità dei progetti o sulla congruità dei costi, l’assenza di un supporto tecnico adeguato può costituire una rilevante carenza probatoria, pur senza implicare necessariamente che il parere ministeriale sia sempre obbligatorio.
- La qualificazione del credito come non spettante o inesistente è distinta e può incidere sulle conseguenze sanzionatorie; la sentenza ha ritenuto assorbita la questione sulle sanzioni dopo aver annullato il recupero nel merito.
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