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Sentenza

Sentenza del 10/07/2024 n. 507 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'Avviso di accertamento n. T63011LS00724/2020 relativo a IRPEF anno 2014 (maggior reddito contestato circa €135.017,00 più sanzioni). Il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione (art. 42 DPR 600/1973 e art. 5-ter D.lgs. 218/1997) e mancato accoglimento dei chiarimenti resi in contraddittorio; 2) infondatezza nel merito delle imputazioni (contestazione di utili e di ammanchi di cassa); 3) nullità per difetto di sottoscrizione della delega di firma (art. 42 DPR 600/1973); 4) decadenza del potere accertativo (art. 43 DPR 600/1973) per mancata prova dell'effettivo invio della comunicazione di notizia di reato (CNR) alla Procura di Venezia.

La decisione

Il Collegio ha rigettato il ricorso. Motivi principali: 1) la motivazione dell'atto è risultata idonea: il ricorrente, quale socio e amministratore di fatto, era a conoscenza e ha potuto conoscere gli atti della società (PVC e avviso alla società) e quindi non ha subito pregiudizio nel diritto di difesa; 2) sul merito l'Agenzia ha legittimamente contestato un reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 TUIR per utili extracontabili in società a ristretta base sociale e, con riferimento agli ammanchi di cassa per circa €403.000,00, ha fornito presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 per l'attribuzione a ciascuno dei tre indiziati di circa un terzo dell'ammanco (circa €134.333,00); 3) la delega di firma è valida: la giurisprudenza ammette la delega di firma interna anche tramite ordini di servizio senza indicazione nominativa; 4) il raddoppio dei termini di accertamento è applicabile: la Guardia di Finanza ha trasmesso la CNR alla Procura il 04/10/2019 e l'Ufficio ha depositato copia timbrata di ricezione dalla Procura, rendendo legittima la notifica del 2023. La richiesta di prova testimoniale è stata giudicata superflua. Il ricorrente è condannato alle spese di causa liquidate in €7.573,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973 art. 42

    Richiama l'obbligo di motivazione dell'atto e la disciplina della sottoscrizione/delega: il Collegio ha ritenuto la motivazione sufficiente e la delega di firma valida anche se organizzata internamente (delega di firma senza rilevanza esterna), secondo consolidata giurisprudenza.

  • DPR 600/1973 art. 39, co.1, lett. d)

    "Se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione ... ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili ... L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti."

    Autorizza l'accertamento presuntivo quando la verifica delle scritture contabili evidenzi elementi di falsità/incompletezza; il Collegio ha ritenuto che le presunzioni addotte (differenze di bilancio, ruolo gestionale del socio, dichiarazioni all'autorità) fossero gravI, precise e concordanti e quindi idonee a fondare l'accertamento.

  • TUIR art. 44

    Consente di imputare ai soci di società di capitali a ristretta base sociale utili extracontabili proporzionalmente alle quote; il Collegio ha applicato la presunzione di attribuzione degli utili al socio per la quota del 25%, richiedendo al contribuente la prova contraria.

  • DPR 600/1973 art. 43

    Disciplina i termini per l'accertamento e il raddoppio dei termini in presenza di notizia di reato; il Collegio ha ritenuto applicabile il raddoppio per l'anno 2014 in ragione della CNR inviata dalla GdF e ricevuta dalla Procura entro il termine transitorio previsto.

  • D.Lgs. 128/2015 e Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)

    Richiamate per il regime transitorio del raddoppio dei termini: il raddoppio è ammesso per gli accertamenti in corso solo se la notizia di reato è stata presentata entro la scadenza ordinaria; nel caso la CNR è stata presentata in tempo utile (04/10/2019).

  • D.lgs. 218/1997 art. 5-ter

    Norma sul contraddittorio procedimentale (richiamata dal ricorrente): il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio abbia adeguatamente considerato gli elementi emersi nel contraddittorio e abbia motivato il rigetto delle giustificazioni generiche.

  • D.Lgs. 546/1992 art. 7, co.4

    "Non è ammesso il giuramento. ... La Corte di giustizia tributaria ... può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'art. 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale."

    La testimonianza è ammessa a discrezione del giudice solo se necessaria; nel caso la dichiarazione della suocera è stata ritenuta generica e non idonea a contrastare gli atti pubblici, quindi la prova è stata considerata superflua.

  • Codice Civile art. 2729 (presunzioni)

    Il Collegio ha richiamato il criterio che le presunzioni semplici possono concorrere a formare il convincimento del giudice se sono gravi, precise e concordanti, e ha ritenuto che le presunzioni prodotte dall'Ufficio soddisfacessero tali requisiti.

  • Norme penali richiamate (art. 2621 c.c., art. 11 D.lgs. 74/2000, art. 216 RD 267/1942)

    Richiamate dalla Guardia di Finanza nella CNR per qualificare i reati (es. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta fraudolenta); il deposito e il successivo rinvio a giudizio della Procura hanno rafforzato la credibilità degli elementi istruttori a supporto dell'accertamento fiscale.

Massime di principio

  • In società di capitali a ristretta base sociale (pochi soci) l'Amministrazione può presumere la distribuzione di utili extracontabili ai soci proporzionalmente alle quote ai sensi dell'art. 44 TUIR; spetta al socio fornire la prova contraria.
  • L'accertamento presuntivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 è legittimo quando le presunzioni sono "gravi, precise e concordanti" (art. 2729 c.c.); elementi quali discrepanze di bilancio, dichiarazioni rese agli organi inquirenti e indizi di sottrazione di liquidità rafforzano l'accertamento.
  • La motivazione dell'atto può consistere anche nel richiamo ad atti conoscibili non allegati (es. PVC, atti notificati alla società): il destinatario deve poter conoscere gli elementi essenziali per difendersi; la conoscibilita degli atti da parte del socio riduce il vizio formale di motivazione.
  • La delega di firma interna è ammissibile senza formalità esterne particolari; la mancanza di una sottoscrizione 'perfetta' non annulla l'atto quando la delega e la corrispondenza di qualifica sono verificabili.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento può essere operato se la comunicazione di notizia di reato è stata trasmessa alla Procura entro i termini previsti dal regime transitorio; è importante che l'Ufficio possa dimostrare l'avvenuta ricezione della CNR da parte della Procura.
  • Dichiarazioni generiche sul tenore di vita o attestazioni di terzi non sono di regola sufficienti a contrastare presunzioni documentali e atti pubblici; il contribuente deve fornire elementi probatori concreti e documentali.
  • La prova testimoniale (anche scritta) è ammessa solo se ritenuta necessaria dal giudice e non può essere utilizzata per rimettere in discussione fatti già attestati da verbali o atti pubblici salvo circostanze di fatto diverse.

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