Sentenza del 10/07/2024 n. 507 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'Avviso di accertamento n. T63011LS00724/2020 relativo a IRPEF anno 2014 (maggior reddito contestato circa €135.017,00 più sanzioni). Il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione (art. 42 DPR 600/1973 e art. 5-ter D.lgs. 218/1997) e mancato accoglimento dei chiarimenti resi in contraddittorio; 2) infondatezza nel merito delle imputazioni (contestazione di utili e di ammanchi di cassa); 3) nullità per difetto di sottoscrizione della delega di firma (art. 42 DPR 600/1973); 4) decadenza del potere accertativo (art. 43 DPR 600/1973) per mancata prova dell'effettivo invio della comunicazione di notizia di reato (CNR) alla Procura di Venezia.
La decisione
Il Collegio ha rigettato il ricorso. Motivi principali: 1) la motivazione dell'atto è risultata idonea: il ricorrente, quale socio e amministratore di fatto, era a conoscenza e ha potuto conoscere gli atti della società (PVC e avviso alla società) e quindi non ha subito pregiudizio nel diritto di difesa; 2) sul merito l'Agenzia ha legittimamente contestato un reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 TUIR per utili extracontabili in società a ristretta base sociale e, con riferimento agli ammanchi di cassa per circa €403.000,00, ha fornito presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 per l'attribuzione a ciascuno dei tre indiziati di circa un terzo dell'ammanco (circa €134.333,00); 3) la delega di firma è valida: la giurisprudenza ammette la delega di firma interna anche tramite ordini di servizio senza indicazione nominativa; 4) il raddoppio dei termini di accertamento è applicabile: la Guardia di Finanza ha trasmesso la CNR alla Procura il 04/10/2019 e l'Ufficio ha depositato copia timbrata di ricezione dalla Procura, rendendo legittima la notifica del 2023. La richiesta di prova testimoniale è stata giudicata superflua. Il ricorrente è condannato alle spese di causa liquidate in €7.573,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiama l'obbligo di motivazione dell'atto e la disciplina della sottoscrizione/delega: il Collegio ha ritenuto la motivazione sufficiente e la delega di firma valida anche se organizzata internamente (delega di firma senza rilevanza esterna), secondo consolidata giurisprudenza.
DPR 600/1973 art. 39, co.1, lett. d)
"Se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione ... ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili ... L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti."
Autorizza l'accertamento presuntivo quando la verifica delle scritture contabili evidenzi elementi di falsità/incompletezza; il Collegio ha ritenuto che le presunzioni addotte (differenze di bilancio, ruolo gestionale del socio, dichiarazioni all'autorità) fossero gravI, precise e concordanti e quindi idonee a fondare l'accertamento.
Consente di imputare ai soci di società di capitali a ristretta base sociale utili extracontabili proporzionalmente alle quote; il Collegio ha applicato la presunzione di attribuzione degli utili al socio per la quota del 25%, richiedendo al contribuente la prova contraria.
Disciplina i termini per l'accertamento e il raddoppio dei termini in presenza di notizia di reato; il Collegio ha ritenuto applicabile il raddoppio per l'anno 2014 in ragione della CNR inviata dalla GdF e ricevuta dalla Procura entro il termine transitorio previsto.
D.Lgs. 128/2015 e Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
Richiamate per il regime transitorio del raddoppio dei termini: il raddoppio è ammesso per gli accertamenti in corso solo se la notizia di reato è stata presentata entro la scadenza ordinaria; nel caso la CNR è stata presentata in tempo utile (04/10/2019).
Norma sul contraddittorio procedimentale (richiamata dal ricorrente): il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio abbia adeguatamente considerato gli elementi emersi nel contraddittorio e abbia motivato il rigetto delle giustificazioni generiche.
"Non è ammesso il giuramento. ... La Corte di giustizia tributaria ... può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'art. 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale."
La testimonianza è ammessa a discrezione del giudice solo se necessaria; nel caso la dichiarazione della suocera è stata ritenuta generica e non idonea a contrastare gli atti pubblici, quindi la prova è stata considerata superflua.
Codice Civile art. 2729 (presunzioni)
Il Collegio ha richiamato il criterio che le presunzioni semplici possono concorrere a formare il convincimento del giudice se sono gravi, precise e concordanti, e ha ritenuto che le presunzioni prodotte dall'Ufficio soddisfacessero tali requisiti.
Norme penali richiamate (art. 2621 c.c., art. 11 D.lgs. 74/2000, art. 216 RD 267/1942)
Richiamate dalla Guardia di Finanza nella CNR per qualificare i reati (es. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta fraudolenta); il deposito e il successivo rinvio a giudizio della Procura hanno rafforzato la credibilità degli elementi istruttori a supporto dell'accertamento fiscale.
Massime di principio
- In società di capitali a ristretta base sociale (pochi soci) l'Amministrazione può presumere la distribuzione di utili extracontabili ai soci proporzionalmente alle quote ai sensi dell'art. 44 TUIR; spetta al socio fornire la prova contraria.
- L'accertamento presuntivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 è legittimo quando le presunzioni sono "gravi, precise e concordanti" (art. 2729 c.c.); elementi quali discrepanze di bilancio, dichiarazioni rese agli organi inquirenti e indizi di sottrazione di liquidità rafforzano l'accertamento.
- La motivazione dell'atto può consistere anche nel richiamo ad atti conoscibili non allegati (es. PVC, atti notificati alla società): il destinatario deve poter conoscere gli elementi essenziali per difendersi; la conoscibilita degli atti da parte del socio riduce il vizio formale di motivazione.
- La delega di firma interna è ammissibile senza formalità esterne particolari; la mancanza di una sottoscrizione 'perfetta' non annulla l'atto quando la delega e la corrispondenza di qualifica sono verificabili.
- Il raddoppio dei termini di accertamento può essere operato se la comunicazione di notizia di reato è stata trasmessa alla Procura entro i termini previsti dal regime transitorio; è importante che l'Ufficio possa dimostrare l'avvenuta ricezione della CNR da parte della Procura.
- Dichiarazioni generiche sul tenore di vita o attestazioni di terzi non sono di regola sufficienti a contrastare presunzioni documentali e atti pubblici; il contribuente deve fornire elementi probatori concreti e documentali.
- La prova testimoniale (anche scritta) è ammessa solo se ritenuta necessaria dal giudice e non può essere utilizzata per rimettere in discussione fatti già attestati da verbali o atti pubblici salvo circostanze di fatto diverse.
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