Cassazione Civile, Ordinanza n. 32755/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società, ubicata in uno dei comuni colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia, aveva presentato istanza di rimborso del 90% di quanto versato per IRPEG, IVA, ILOR e ritenute IRPEF relative al triennio 1990-1992, invocando il regime agevolativo di cui all'art. 9, comma 17, L. 289/2002. A seguito di silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento integrale, ma in appello la domanda era stata respinta. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per mancata riunione dei giudizi/gravami, in violazione del principio di unicità dell'impugnazione; 2) violazione dell'art. 9, comma 17, L. 289/2002, dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014 e della normativa UE sugli aiuti di Stato, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso in radice il beneficio per gli imprenditori senza verificare la concreta compatibilità della singola agevolazione con la disciplina de minimis o con altri regimi autorizzati; 3) erronea compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché il vizio processuale è deducibile solo se sia allegato e provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa, che nel caso non è stato indicato. Accoglie il secondo motivo, affermando che il giudice di merito non può escludere automaticamente i soggetti esercenti attività d'impresa dal beneficio senza verificare se il rimborso richiesto, nella specifica fattispecie, integri o meno un aiuto di Stato incompatibile con il diritto UE, anche alla luce della disciplina de minimis e degli eventuali regimi UE autorizzati. Il terzo motivo sulle spese resta assorbito. La sentenza impugnata viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso; per il vizio processuale ex n. 4 è necessario allegare e provare un concreto pregiudizio
richiamato in relazione al principio di unicità dell'impugnazione e alla riunione dei gravami
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, in relazione al giudicato
art. 111 Cost.
richiamato nel primo motivo in relazione ai principi del giusto processo e del ne bis in idem
prevede la definizione automatica della posizione fiscale per gli anni 1990-1992 a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990, mediante pagamento del 10% per chi non ha pagato e rimborso del 90% per chi ha già pagato; non opera in materia IVA e, per i contribuenti esercenti attività d'impresa, incontra il limite della disciplina UE sugli aiuti di Stato
art. 1, comma 665, L. 190/2014
letto in combinato con la decisione della Commissione UE, conduce a escludere l'applicazione del beneficio ai contribuenti impresa nei limiti dell'incompatibilità con gli aiuti di Stato
art. 107 TFUE
richiamato per la nozione di aiuto di Stato, comprensiva di misure idonee anche solo potenzialmente a falsare la concorrenza
art. 108 TFUE
richiamato come parametro della decisione della Commissione UE che ha qualificato la misura come aiuto di Stato incompatibile
richiamato nel terzo motivo sulle spese di lite
richiamato nel terzo motivo sulle spese di lite
richiamato nel terzo motivo sulle spese del processo tributario
Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015
ha ritenuto la previsione agevolativa incompatibile con il mercato interno perché costituente aiuto di Stato illegittimo; resta però necessario verificare il singolo caso rispetto a eventuali regimi de minimis o altri aiuti autorizzati
Regolamento CE n. 994/1998
richiamato come possibile base di aiuti di Stato orizzontali autorizzati da valutare nel caso concreto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio processuale dedotto ex art. 360, n. 4, c.p.c. è inammissibile se chi lo invoca non allega e dimostra un pregiudizio concreto e attuale al diritto di difesa derivante dall'irregolarità denunciata.
- In materia di rimborso di agevolazioni fiscali collegate al sisma del 1990, il giudice di merito non può escludere automaticamente i contribuenti esercenti attività d'impresa dal beneficio, ma deve verificare se il rimborso richiesto, in concreto, integri un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell'Unione.
- La disciplina nazionale sul rimborso agevolato deve essere applicata tenendo conto del primato del diritto dell'Unione e della decisione della Commissione europea che abbia qualificato la misura come aiuto di Stato incompatibile.
- Anche quando una misura fiscale sia astrattamente idonea a integrare un aiuto di Stato, occorre accertare se il singolo vantaggio rientri in un regime UE de minimis o in altro regime di aiuti già approvato, entro i relativi limiti di intensità.
- La compensazione delle spese può essere riesaminata in sede di rinvio quando l'accoglimento di uno dei motivi comporti la cassazione della sentenza e la rinnovazione complessiva della decisione di merito.
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