Cassazione Civile, Ordinanza n. 32672/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per il completamento di una scuola media, stipulato nel 1988 tra un comune e l'impresa aggiudicataria. L'appaltatore aveva chiesto in giudizio il pagamento del saldo dei lavori, del compenso per revisione prezzi secondo il meccanismo del prezzo chiuso e di altre somme accessorie, oltre agli interessi. Il tribunale aveva riconosciuto solo parte del credito per lavori e aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla revisione prezzi. In appello l'impresa aveva insistito per il riconoscimento della giurisdizione ordinaria, per l'accoglimento della revisione prezzi sulla base di delibere comunali che l'avrebbero formalmente riconosciuta, per la decorrenza e il quantum degli interessi e per ulteriori importi a titolo di imposta patrimoniale. Il comune, ricorrente per cassazione, ha dedotto cinque motivi: 1) erronea qualificazione della posizione dell'appaltatore come diritto soggettivo anziché interesse legittimo, con conseguente errata affermazione della giurisdizione ordinaria; 2) violazione della disciplina sulla revisione prezzi negli appalti pubblici e sostenuta inammissibilità di accordi incidenti su tale aspetto; 3) omesso esame circa il mancato riconoscimento del diritto alla revisione e l'inammissibilità dei documenti prodotti tardivamente; 4) omessa pronuncia sulla domanda relativa alle differenze di saldo e accessori, ritenuta dal giudice di primo grado proposta solo con la comparsa conclusionale; 5) illegittima ammissione in appello delle delibere consiliari di riconoscimento della revisione prezzi, depositate tardivamente in primo grado. La parte appaltatrice ha resistito con controricorso, ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, censurando il mancato riconoscimento degli interessi moratori ex artt. 35 e 36 del d.P.R. 1063/1962 e la loro decorrenza dalla domanda giudiziale anziché dalla data delle delibere di riconoscimento della revisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del comune. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel caso concreto, la giurisdizione sulla domanda di revisione prezzi spettava al giudice ordinario in presenza di due delibere comunali che avevano formalmente riconosciuto il diritto alla revisione e che non erano state specificamente contestate. Ha rigettato anche il terzo, il quinto e il quarto motivo, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello sulla produzione documentale tardiva e sulla domanda proposta solo in comparsa conclusionale. Ha invece accolto il ricorso incidentale degli eredi dell'appaltatore limitatamente agli interessi moratori: ha affermato che, in materia di appalto di opere pubbliche, gli interessi sul compenso revisionale decorrono dalla data del riconoscimento della revisione da parte dell'amministrazione, e dunque dalle delibere comunali di riconoscimento, non dalla domanda giudiziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito.
Norme richiamate
criterio del prezzo chiuso
è richiamato come base normativa della domanda di revisione prezzi avanzata dall'appaltatore.
artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/1962
gli interessi moratori sul compenso revisionale sono dovuti dal momento del riconoscimento della revisione da parte dell'amministrazione.
in appello i nuovi documenti sono ammessi solo se indispensabili; il giudice deve motivare sulla loro effettiva attitudine a risolvere l'incertezza sui fatti controversi.
art. 244 d.lgs. 163/2006
è richiamato per affermare l'ampia giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di revisione prezzi, salvo il caso di prestazione già puntualmente prevista e disciplinata contrattualmente.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
conferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie concernenti la revisione prezzi negli appalti pubblici, con il limite della mera pretesa di adempimento contrattuale già determinato.
è evocato dal ricorrente come norma che avrebbe soppresso la facoltà amministrativa di revisione prezzi.
L. 109/1994
è richiamata dal ricorrente come nuovo sistema di adeguamento dei prezzi nei lavori pubblici, non ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene menzionato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale, ove dovuto.
Massime di principio
- In materia di revisione prezzi negli appalti pubblici, la giurisdizione ordinaria può sussistere quando la revisione risulti già formalmente riconosciuta dall'amministrazione con un atto espresso, perché la controversia riguarda allora l'adempimento di un diritto soggettivo già sorto.
- La pretesa dell'appaltatore alla revisione prezzi resta, in linea generale, attratta nella giurisdizione esclusiva amministrativa quando investe l'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante sull'an o sul quantum della revisione.
- Nel giudizio di appello, i documenti nuovi sono ammissibili solo se il giudice ne accerti l'indispensabilità e dia adeguata motivazione sulla loro capacità di incidere sulla decisione.
- Una domanda non introdotta tempestivamente in primo grado non può essere recuperata mediante il solo deposito in comparsa conclusionale.
- Gli interessi moratori sul compenso revisionale decorrono dal momento in cui la revisione è riconosciuta dall'amministrazione, non dalla mera proposizione della domanda giudiziale, poiché solo da quel momento il credito diventa esigibile come diritto soggettivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32688/2023 del 24/11/2023
- ordinanza_civile · 24 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32697/2023 del 24/11/2023
- ordinanza_civile · 24 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32699/2023 del 24/11/2023
- ordinanza_civile · 24 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32702/2023 del 24/11/2023
- ordinanza_civile · 24 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32718/2023 del 24/11/2023
- ordinanza_civile · 24 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32719/2023 del 24/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →