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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32688/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale per violazione dell'art. 142, comma 11, del Codice della strada. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione del destinatario del verbale. Il Ministero aveva poi proposto appello, ma il Tribunale lo aveva dichiarato improcedibile perché, a seguito della riassunzione dopo una declaratoria di incompetenza del Tribunale di Napoli, non risultava depositato il fascicolo di parte e quindi non era possibile verificare la data di deposito della sentenza impugnata, né la tempestività e l'ammissibilità del gravame. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il Ministero ha denunciato la violazione degli artt. 169, comma 2, 347, comma 2, e 348 c.p.c., sostenendo che la mancata produzione della sentenza impugnata nel fascicolo di parte non comporta improcedibilità dell'appello, poiché tale deposito non è più indispensabile ai fini della rituale costituzione; il giudice avrebbe dovuto, semmai, esaminare gli atti disponibili. Ha inoltre dedotto che, nel caso concreto, la verifica era comunque possibile tramite il fascicolo d'ufficio e la comparsa in riassunzione, che riproduceva l'atto di appello e la decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la mancanza in atti della sentenza impugnata non determina improcedibilità dell'appello, perché l'art. 347 c.p.c. non prevede tale sanzione; il giudice deve comunque verificare la possibilità di decidere nel merito sulla base degli atti disponibili, se il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello o dagli altri atti di causa. Poiché il Tribunale si era discostato da tale principio dichiarando improcedibile il gravame senza motivazione adeguata, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 11, Codice della strada

    norma sostanziale che costituiva il titolo della violazione amministrativa contestata nel verbale opposto.

  • art. 169, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel combinato disposto denunciato come violato dal giudice di merito.

  • art. 347, comma 2, c.p.c.

    la Corte esclude che la sua disciplina imponga l'improcedibilità dell'appello per mancato deposito della sentenza impugnata.

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso; non è affermata una sua specifica interpretazione autonoma, ma è evocato nel quadro della disciplina dell'appello.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    il vizio dedotto è stato prospettato come nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La mancata produzione in atti della sentenza impugnata non determina, di per sé, l'improcedibilità dell'appello, se tale sanzione non è espressamente prevista dalla disciplina processuale applicabile.
  • Il giudice dell'appello deve comunque esaminare gli atti disponibili e decidere nel merito quando il contenuto della decisione impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello o dagli altri atti del processo.
  • Una declaratoria di improcedibilità è illegittima quando viene adottata senza verificare se la decisione impugnata possa essere ricostruita dagli atti del fascicolo e senza considerare l'effettiva possibilità di scrutinio dell'ammissibilità del gravame.
  • Nei giudizi di gravame, la verifica della tempestività e dell'ammissibilità non può essere bloccata da un formalismo eccessivo se gli elementi necessari sono comunque ricavabili dagli atti processuali disponibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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