Cassazione Civile, Ordinanza n. 32697/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (trasporto)
La controversia
La società, titolare di autorizzazione NCC per un determinato veicolo, aveva proposto opposizione avverso otto verbali di accertamento elevati nel 2015 per violazioni del codice della strada: circolazione in corsia riservata ai mezzi pubblici e accesso in zona a traffico limitato senza la preventiva comunicazione prevista dall'art. 5-bis della L. n. 21/1992. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi. I primi quattro denunziavano omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su specifici motivi di appello; il quinto lamentava la violazione della disciplina sulla sospensione dell'efficacia delle modifiche alla L. n. 21/1992, sostenendo che nel 2015 non fossero applicabili gli artt. 3, 5-bis, 8 e 11; il sesto e il settimo contestavano l'interpretazione della sentenza del TAR Lazio del 13 ottobre 2015 e delle conseguenze sulla reviviscenza della precedente autorizzazione e della disciplina comunale; l'ottavo deduceva violazione del giudicato ex art. 2909 c.c.; il nono censurava la liquidazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo, ritenendolo assorbente, perché nel 2015 l'art. 5-bis L. n. 21/1992, introdotto dalla riforma del 2008, non era ancora efficace in ragione della sospensione prorogata fino al 31 dicembre 2017. Tuttavia ha chiarito che ciò non implica automaticamente la liceità dell'accesso senza vincoli nelle ZTL o sulle corsie preferenziali, dovendo il giudice di merito verificare se le condotte integrino comunque altre violazioni della disciplina previgente degli artt. 3 e 11 L. n. 21/1992 e dei regolamenti comunali applicabili all'epoca, nonché la conformità delle previsioni comunali al diritto eurounitario e l'incidenza delle pronunce del TAR Lazio e dei relativi provvedimenti cautelari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere ai suddetti accertamenti e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e i motivi devoluti; la censura di omessa pronuncia è stata proposta su alcuni motivi di appello, ma non è stata decisa perché assorbita dall'accoglimento del quinto motivo.
indica i diversi vizi denunciati nel ricorso per cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 9, comma 3, D.L. 244/2016
ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la sospensione dell'efficacia delle modifiche introdotte alla L. n. 21/1992 dall'art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008.
art. 7-bis, comma 1, D.L. 5/2009
ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 nelle more della ridefinizione della disciplina del noleggio con conducente.
art. 29, comma 1-quater, D.L. 207/2008
ha modificato la L. n. 21/1992 sostituendo l'art. 3 e introducendo l'art. 5-bis; la sua efficacia era però sospesa nel periodo rilevante.
L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 3
disciplina il servizio di noleggio con conducente e, secondo la Corte, continua ad applicarsi nel periodo di sospensione della riforma del 2008.
L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 5-bis
prevede la regolamentazione comunale dell'accesso dei NCC al territorio o alle ZTL mediante preventiva comunicazione; nel 2015 non era efficace perché la sua introduzione era sospesa.
L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11
resta vigente nel periodo di sospensione della riforma; l'uso delle corsie preferenziali per i NCC va coordinato con la potestà regolamentare comunale che può imporre autorizzazioni e adempimenti preventivi.
richiamato come parametro del giudicato, ma la relativa censura è stata assorbita.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
norme processuali che hanno consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
artt. 3, 101, 102 TFUE e art. 4, par. 3, TUE
richiamati dalla ricorrente per contestare la delibera comunale; la Corte non vi ha fondato la decisione, assorbendo il motivo.
invocato per contestare la liquidazione delle spese; motivo assorbito.
Massime di principio
- Quando una norma modificativa di una disciplina speciale è stata sospesa nella sua efficacia per disposizione legislativa successiva, gli illeciti commessi nel periodo di sospensione vanno valutati alla luce della disciplina previgente, non della riforma sospesa.
- La sospensione dell'efficacia di una disposizione introduttiva non comporta automaticamente l'assenza di qualunque limite all'attività regolata: occorre verificare se la condotta integri violazioni della disciplina precedente e dei regolamenti legittimamente vigenti all'epoca.
- Nel giudizio di legittimità, l'accoglimento di un motivo assorbente che incida sulla base normativa della decisione comporta l'assorbimento delle ulteriori censure non esaminate.
- Le norme comunali che disciplinano l'accesso e la circolazione dei veicoli NCC possono incidere sull'esercizio della facoltà di transito prevista dalla legge quadro, purché si coordinino con la disciplina statale applicabile e con gli eventuali vincoli derivanti dal diritto eurounitario.
- Ai fini della responsabilità amministrativa per violazioni in materia di NCC, il giudice di merito deve accertare in concreto la corrispondenza tra la condotta contestata e la specifica disciplina vigente nel momento del fatto, compresa l'eventuale incidenza di pronunce amministrative e di provvedimenti cautelari.
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