Cassazione Civile, Ordinanza n. 32718/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un trasporto di automotrici e carrelli ferroviari: il mittente aveva affidato la spedizione a un vettore, con destinataria formale una società ferroviaria, ma la consegna era avvenuta a una società controllata da quest'ultima che aveva ricevuto la merce per conto della destinataria. Il mittente aveva agito per il risarcimento dei danni subiti da alcuni beni durante il trasporto; nel giudizio erano intervenute sia la destinataria formale sia la società che aveva materialmente ricevuto la merce. In primo grado erano state sollevate questioni di legittimazione attiva e di decadenza dalla denuncia dei danni. La Corte d'appello aveva riformato la decisione, riconoscendo la legittimazione attiva della destinataria formale e ritenendo che la società ricevente avesse agito come sua rappresentante, con conseguente efficacia della denuncia dei vizi effettuata da quest'ultima anche nei confronti della prima, e aveva condannato in solido il mittente e il vettore al risarcimento. Il ricorso per cassazione del vettore si articolava in due motivi: con il primo lamentava violazione degli artt. 100 e 345 c.p.c., sostenendo che la società che aveva materialmente ricevuto la merce non avesse impugnato tutte le autonome rationes decidendi del primo giudice sulla sua legittimazione attiva; con il secondo denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando sia l'affermazione secondo cui la rappresentanza della ricevente rispetto alla destinataria non sarebbe stata specificamente contestata, sia la ritenuta emersione di tale rapporto da documenti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che le due ragioni addotte dal primo giudice sulla legittimazione della società ricevente erano tra loro alternative e che, comunque, dalla sentenza impugnata risultava che l'appello aveva investito anche la ratio relativa al difetto di successione a titolo particolare. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo: ha rilevato che non vi era una specifica contestazione dell'esistenza del rapporto di rappresentanza e, soprattutto, ha affermato che la valutazione del contenuto della corrispondenza richiamata dalla Corte d'appello era questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, oltre a non essere stata adeguatamente riportata nel ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata rituale costituzione delle intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla legittimazione e sull'interesse ad agire/impugnare, ma la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto
richiamato in relazione ai limiti dell'appello e alla necessità di censurare le rationes decidendi poste a base della sentenza di primo grado
richiamato per contestare l'uso delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio e documentale è questione di fatto
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012
norma di modifica richiamata in relazione al contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando una decisione di primo grado si fonda su più rationes, la necessità di impugnarle dipende dal loro rapporto logico: se le ragioni sono alternative, la caduta di una non rende inutile l'esame dell'altra; se invece una ragione è da sola sufficiente a sorreggere la decisione, l'omessa censura può determinare carenza di interesse o inammissibilità dell'impugnazione.
- La contestazione della legittimazione o della qualità processuale di una parte deve essere specifica; eccezioni generiche non bastano a neutralizzare l'allegazione di un rapporto rappresentativo o di altro titolo legittimante.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del contenuto di documenti o corrispondenza, poiché l'interpretazione del materiale probatorio è questione di fatto riservata al giudice di merito.
- Il vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione delle prove, ma solo per denunciare un effettivo uso di prove non dedotte o l'inosservanza del principio dispositivo nei limiti consentiti dal rito.
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