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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32699/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (donatario)

La controversia

La controversia nasce da rapporti interni a una società in nome collettivo e da un successivo atto di disposizione patrimoniale. Due soggetti, uno dei quali aveva anche eseguito un pagamento integrale in forza di obbligazione solidale, hanno convenuto in giudizio il socio-donante, la moglie di questi e i figli beneficiari della donazione di due appartamenti e di un’autorimessa, chiedendo: (a) l’accertamento della simulazione assoluta dell’atto di donazione, ritenuto volto a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori; (b) per uno degli attori, il regresso nei confronti del coobbligato per metà di quanto versato a un terzo creditore. Il Tribunale aveva accolto solo il regresso e respinto la simulazione; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda di simulazione e delle statuizioni sulle spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1414, 1415, 1417, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che, quali creditori del donante, dovessero essere considerati terzi rispetto alla donazione e quindi ammessi alla prova della simulazione anche per presunzioni; con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse confermato la condanna alle spese nonostante la soccombenza reciproca tra loro e uno dei convenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha rilevato che il giudice di merito aveva ben presente la possibilità di utilizzare le presunzioni ex art. 1417 c.c., ma aveva comunque ritenuto non raggiunta la prova che l’alienazione fosse solo apparente, valorizzando gli elementi di fatto e presuntivi dedotti dagli attori senza ritenerli decisivi. Sul secondo ha affermato che, in presenza di soccombenza reciproca, l’art. 92, comma 2, c.p.c. attribuisce al giudice un potere discrezionale di compensazione totale o parziale delle spese, non un obbligo, sicché la decisione della Corte d’appello non è censurabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulla simulazione per sostenere la deducibilità della simulazione da parte dei creditori del donante

  • art. 1415 c.c.

    richiamato come base della tutela dei terzi rispetto agli atti simulati

  • art. 1417 c.c.

    consente ai terzi la prova della simulazione anche per presunzioni; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente considerato tale mezzo di prova, pur giudicando non provata la simulazione

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per fondare il ragionamento presuntivo in tema di simulazione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la prova per presunzioni della simulazione

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    in caso di soccombenza reciproca il giudice può compensare le spese parzialmente o per intero; la Corte ribadisce che si tratta di potere discrezionale insindacabile in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il creditore del disponente, quando agisce per far accertare la simulazione di una donazione, può avvalersi dei mezzi di prova ammessi ai terzi, comprese le presunzioni, ma resta ferma la necessità di una prova concreta che l’atto sia meramente apparente.
  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito con cui il giudice, pur avendo considerato gli indizi prospettati dalle parti, ritenga non raggiunta la prova della simulazione.
  • La soccombenza reciproca non impone la compensazione delle spese: l’art. 92, comma 2, c.p.c. attribuisce al giudice un potere discrezionale di compensazione totale o parziale, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o della motivazione nei casi consentiti.
  • La mera presenza di domande contrapposte nello stesso processo tra le stesse parti non determina automaticamente la compensazione delle spese, ma solo la possibilità per il giudice di disporla.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiSimulazioneOnere della prova

Testo integrale

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