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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00178/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva accolto la querela di falso, dichiarato la falsità materiale della quietanza e regolato le spese di lite. Ha altresì condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Nel corso di un giudizio d’appello in materia di rapporto di lavoro, un ex dipendente aveva chiesto la sospensione del processo per proporre querela di falso contro una quietanza di pagamento da lui sottoscritta, nella quale risultava attestata la ricezione di una somma a titolo di T.F.R. in più riprese e in contanti. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la querela; in appello la Corte territoriale aveva invece accolto la domanda, dichiarando la falsità materiale della quietanza e ordinando la cancellazione di alcune interpolazioni testuali e numeriche. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 221 c.p.c. per avere la Corte qualificato come falso materiale, e non ideologico, la vicenda, ritenendo ammissibile la querela di falso nonostante la firma fosse stata ritenuta autentica; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 345 c.p.c. e dei principi sull’onere della prova, sostenendo che l’appellante non avesse provato adeguatamente la contraffazione e che la Corte avesse indebitamente considerato una consulenza tecnica di parte depositata solo in appello; (3) violazione del principio di soccombenza in materia di spese, lamentando la condanna alle spese del doppio grado e, subordinatamente, la mancata compensazione del primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile: ha rilevato innanzitutto la violazione del requisito di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva riportato il contenuto essenziale della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che i primi due motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva ritenuto integrato un falso materiale su documento solo parzialmente alterato, con onere probatorio assolto dal querelante e non assolto dalla controparte. Quanto al terzo motivo, la censura è stata ritenuta priva di autonomia, poiché le spese sarebbero state travolte solo in caso di accoglimento dei motivi precedenti, e comunque la compensazione delle spese non è di regola sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato come norma in tema di querela di falso; la Corte di merito aveva correttamente ricondotto la fattispecie a falsità materiale del documento, non a mero falso ideologico.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato ai fini della ripartizione dell’onere della prova nella querela di falso e nella dimostrazione della contraffazione del documento.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per contestare l’ammissibilità della produzione in appello di una consulenza tecnica di parte; la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la ratio decidendi.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di soccombenza e alla liquidazione delle spese di lite.

  • art. 366, comma 3, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha rilevato la violazione del requisito di autosufficienza del ricorso, per mancata riproduzione del contenuto della decisione impugnata.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per l’effetto espansivo interno che avrebbe travolto il capo sulle spese in caso di accoglimento dei motivi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale fonte modificativa dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta il requisito di autosufficienza e non consente alla Corte di comprendere, già dal testo del ricorso, il contenuto della decisione impugnata e la decisività delle censure.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi che si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti o a colpire argomenti secondari non sono idonei a scardinare la decisione.
  • La querela di falso è esperibile per contestare un falso materiale del documento, ossia l’alterazione o contraffazione del supporto documentale, mentre resta distinto il tema del mero falso ideologico del contenuto dichiarativo.
  • In tema di querela di falso, chi la propone deve fornire la prova della contraffazione dedotta; la parte avversaria che intenda resistere deve a sua volta contrastare efficacemente tale dimostrazione, non essendo sufficiente una contestazione astratta.
  • La valutazione sulla natura materiale della falsità documentale e sull’apprezzamento delle risultanze probatorie è rimessa al giudice di merito, salvo specifici vizi di sussunzione o di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • La doglianza sulle spese di lite non è autonomamente fondata se presuppone il successo dei motivi di merito; inoltre, la mancata compensazione delle spese è, di regola, non sindacabile in cassazione, salvo violazione di specifiche regole legali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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