Sentenza del 07/04/2025 n. 9150 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2006, con cui l'Agenzia aveva contestato maggiori redditi e minori costi per fatture relative a operazioni inesistenti. La CTP di Brindisi aveva accolto il ricorso e la CTR della Puglia aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non adeguatamente spiegato perché le dichiarazioni di terzi utilizzate nell'accertamento fossero più attendibili della contabilità sociale. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2697 c.c. e 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo di avere assolto l'onere probatorio; con il secondo, la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, contestando la ricostruzione della CTR circa il fondamento dell'accertamento. La Corte ha rilevato d'ufficio una distinta questione processuale: trattandosi di società di persone, la controversia sull'accertamento del reddito sociale coinvolgeva inscindibilmente la società e tutti i soci, ma il contraddittorio non era stato integrato sin dal primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi dell'Agenzia, dichiarandoli assorbiti. Ha rilevato d'ufficio la nullità assoluta del giudizio per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e ha quindi dichiarato nullo il giudizio, cassato la decisione della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi, in diversa composizione, perché celebri un nuovo giudizio con la società e tutti i soci. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione, adottata il 15 gennaio 2025 e depositata il 7 aprile 2025, non ha stabilito se le fatture fossero fittizie né se l'accertamento fosse fondato.
Norme richiamate
Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all' art. 5 TUIR e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
Per gli accertamenti relativi a una società di persone, l'imputazione del reddito ai soci è collegata all'accertamento del reddito sociale: la controversia deve quindi svolgersi unitariamente con la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo socio.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci.
Quando l'accertamento coinvolge società di persone e soci in modo inscindibile, il giudice deve assicurare la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. L'omissione determina nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni fase, tranne nei casi in cui siano controverse questioni personali del singolo socio.
La norma è stata invocata dall'Agenzia nel primo motivo per sostenere che l'Amministrazione avesse assolto l'onere della prova, ma la Corte non ha deciso tale censura, dichiarandola assorbita.
Art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia nel primo motivo in relazione alla contestazione delle fatture per operazioni inesistenti; la Corte non ne ha esaminato l'applicazione nel merito, poiché il motivo è rimasto assorbito.
Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973
La disposizione è stata invocata dall'Agenzia nel secondo motivo per contestare la valutazione della CTR sul fondamento dell'accertamento; la Corte non ha deciso la censura nel merito.
Massime di principio
- Negli accertamenti relativi a società di persone che incidono unitariamente sul reddito della società e dei soci, la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, anche quando il ricorso è stato presentato da uno solo di loro.
- Se il contraddittorio non è stato integrato con tutti i litisconsorti necessari, il giudice deve rilevare la nullità anche d'ufficio e il processo deve essere rinnovato davanti al giudice di primo grado con la partecipazione di tutti gli interessati.
- La regola del litisconsorzio necessario può non applicarsi quando il socio formula questioni strettamente personali, quali la contestazione della propria qualità di socio, la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci.
- Quando la decisione è fondata su una nullità processuale che impone la rinnovazione del giudizio, le censure sul merito dell'accertamento possono restare assorbite: la pronuncia non equivale a una conferma o a una smentita della fondatezza della pretesa tributaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 apr 2025Sentenza del 07/04/2025 n. 9092 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 apr 2025Sentenza del 07/04/2025 n. 9093 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 apr 2025Sentenza del 07/04/2025 n. 9094 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 apr 2025Sentenza del 07/04/2025 n. 9095 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 apr 2025Sentenza del 07/04/2025 n. 9096 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 apr 2025Sentenza del 07/04/2025 n. 9097 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →