Sentenza del 07/04/2025 n. 9096 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso per cassazione riguardava l’accertamento relativo al 2009, con cui l’Agenzia aveva attribuito ad A.A. redditi da capitale non dichiarati per 601.343 euro e determinato maggiore IRPEF per complessivi 324.725 euro, sanzioni comprese. L’accertamento riteneva il trust inglese «King Trust», nel quale dal 22 giugno 2007 erano confluite partecipazioni tramite la società svizzera Tetide, uno schermo fittizio: A.A. avrebbe conservato il controllo effettivo dei beni e dei redditi. Il contribuente contestava la natura simulata del trust, l’applicazione dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW, la quantificazione delle disponibilità finanziarie e la misura delle sanzioni; lamentava inoltre la mancata possibilità di fornire prova contraria in contraddittorio. La CTP di Napoli aveva respinto il ricorso e la CTR della Campania aveva confermato la decisione. In cassazione la Corte ha rilevato, anzitutto, che le censure non erano formulate con specificità e non indicavano adeguatamente le norme violate né i passaggi della sentenza impugnata contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che l’esposizione fosse prevalentemente descrittiva e non contenesse motivi specifici di critica alla decisione della CTR, in violazione dei requisiti di specificità e chiarezza del ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato che le contestazioni sulla natura fittizia del trust e sulla riconducibilità dei redditi ad A.A. investivano valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; la tesi secondo cui l’art. 37, comma 3, riguarderebbe soltanto l’interposizione fittizia era comunque contraria all’orientamento consolidato, che considera rilevante il possesso effettivo del reddito anche in caso di interposizione reale. L’obbligo di monitoraggio gravava su A.A. già in base al testo originario dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990, poiché il trust era stato ritenuto un mero schermo e il contribuente detentore diretto delle attività. Sono state giudicate inammissibili anche le contestazioni sulla presunzione e sulla quantificazione delle disponibilità finanziarie, trattandosi in parte di questioni di merito, e quelle sulle sanzioni, perché prive di una specifica dimostrazione della sproporzione. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate 5.600 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. La decisione impugnata della CTR resta quindi ferma.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 4, codice di procedura civile
Più in particolare, l'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all' art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della domanda, di indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto rintracciabili nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
Il ricorrente deve indicare la norma asseritamente violata e spiegare in modo puntuale il contrasto tra tale norma e le affermazioni della sentenza impugnata. Una trattazione descrittiva o una critica rivolta all’operato dell’Amministrazione, senza confronto con la motivazione della decisione, non soddisfa il requisito e rende il ricorso inammissibile.
Art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, codice di procedura civile
Al riguardo deve ribadirsi, infatti che - anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 1 ottobre 2022, n. 149 - questa Corte ha affermato la cogenza del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali. Tale principio deve essere qualificato come principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, e la sua inosservanza espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell' art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità.
Chiarezza e sinteticità sono requisiti funzionali alla comprensione dei fatti e delle censure, non un limite quantitativo autonomo. La loro violazione può determinare l’inammissibilità quando rende oscure le questioni o confusa la critica alla sentenza.
Art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
In secondo luogo, è pacifico, per giurisprudenza costante di questa Corte, che la norma in questione imputa al contribuente i redditi formalmente intestati a un altro soggetto laddove, in base a presunzioni, egli ne risulti l'effettivo possessore, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale.
Ai fini fiscali, l’imputazione del reddito dipende da chi ne è l’effettivo possessore, anche se il reddito è formalmente intestato a un altro soggetto. La regola non è limitata all’interposizione fittizia e la prova del possesso effettivo può fondarsi su elementi presuntivi.
Art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990, convertito dalla L. n. 227/1990
Nella fattispecie in esame, tuttavia, il A.A. è stato ritenuto detentore diretto di attività o investimenti all'estero, sulla base della accertata natura fittizia del King Trust, ritenuto mero schermo di beni ed attività direttamente riconducibili al ricorrente; pertanto, questi ne rispondeva già in base al testo originario dell' art. 4 , comma 1, D.L. n. 167/1990 , conv. in L. n. 227/1990.
Quando il trust è accertato come mero schermo e le attività estere sono direttamente riconducibili al contribuente, l’obbligo di monitoraggio può gravare su quest’ultimo già in base al testo originario della norma, senza necessità di applicare la successiva estensione ai titolari effettivi non possessori diretti.
La disposizione è richiamata per il prelievo presuntivo sulle disponibilità finanziarie estere. In questa decisione, tuttavia, la contestazione della quantificazione e della mancata prova contraria non è stata esaminata nel merito, poiché ritenuta inammissibile.
Art. 5 D.L. n. 167/1990, convertito dalla L. n. 227/1990
La Corte rileva che l’Ufficio aveva applicato le sanzioni conformemente alla disposizione, come modificata dall’art. 9 della L. n. 97/2013. La censura sulla loro misura è stata comunque dichiarata inammissibile per mancanza di una puntuale dimostrazione della concreta sproporzione.
Art. 360-bis, n. 1, codice di procedura civile
La Corte dichiara inammissibile la censura sull’interposizione anche perché la decisione impugnata è conforme all’orientamento consolidato della Cassazione sulla rilevanza fiscale del possesso effettivo del reddito, senza distinzione tra interposizione reale e fittizia.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale o inammissibilità dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve identificare la norma violata, indicare la parte della decisione contestata e spiegare in modo specifico perché essa contrasta con la norma. Una narrazione dei fatti o la riproposizione delle contestazioni rivolte all’Amministrazione non sostituiscono una critica alla motivazione del giudice d’appello.
- Un ricorso lungo non è inammissibile per la sola estensione; lo diventa se la struttura confusa o la commistione di fatti e argomenti impediscono di comprendere i fatti rilevanti e le censure.
- In materia di interposizione fiscale conta chi possiede effettivamente il reddito, non soltanto chi ne risulta titolare sulla carta. L’imputazione può operare anche in caso di interposizione reale e può essere dimostrata mediante presunzioni.
- La valutazione della natura effettiva o simulata di un trust, delle sue clausole e degli indizi relativi al controllo dei beni è normalmente riservata al giudice di merito. In cassazione occorre formulare una censura ammissibile contro la motivazione, non chiedere una nuova valutazione dei fatti.
- Se un trust estero è ritenuto un mero schermo e il contribuente conserva il possesso diretto delle attività, l’obbligo di monitoraggio fiscale può sussistere anche secondo la disciplina anteriore all’estensione espressa dell’obbligo ai titolari effettivi non possessori diretti.
- Le contestazioni sulla quantificazione delle attività e sulla misura delle sanzioni devono essere specifiche: occorre indicare l’errore attribuito alla decisione e, per la sproporzione, confrontarsi concretamente con i parametri applicati. Contestazioni generiche o dirette a rivalutare i fatti possono essere dichiarate inammissibili.
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